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178212
IDG890905670
89.09.05670 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciaurro Luigi
Uso della qualifica di "senatore" da parte di non rieletti
Nota a Pret. Agordo 28 luglio 1987
Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 2, pag. 1081-1088
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51533
La sentenza commentata -con la quale e' stato condannato, per violazione dell' art. 498 c.p., un senatore non rieletto per aver fatto uso della qualifica di senatore- non appare del tutto convincente. L' art. 498 c.p. si configura come una norma penale in bianco: quindi, per la disciplina dell' uso della qualifica di senatore -in assenza di specifiche norme scritte- si dovra' far riferimento alle consuetudini ed agli usi vigenti in Parlamento, in base ai quali e' di norma rivolgersi all' ex-senatore con la qualifica di "senatore". Si tratta non di una consuetudine abrogatrice o di desuetudine (che non potrebbero avere efficacia scrimiante), bensi' di una consuetudine che regola una materia altrimenti non disciplinata dal diritto scritto. Inoltre, potra' farsi riferimento all' art. 1 del regolamento del Senato, all' emersione di uno specifico "status dell' ex-parlamentare", all' art. 51 c.p., nonche' alla mancanza di dolo specifico (la volonta' di ingannare la fede altrui), per ritenere nella fattispecie concreta l' insussistenza del reato affermato nella sentenza.
art. 60 Cost. art. 498 c.p. art. 51 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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