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178213
IDG890905671
89.09.05671 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guaraldo Renato
Prime voci in tema di regime di sorveglianza particolare
Nota a Trib. sorveglianza Roma 20 marzo 1987 Trib. sorveglianza Roma 13 marzo 1987
Giur. merito, an. 20 (1988), fasc. 6, pt. 2, pag. 1113-1123
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6430; D6435
Nella nota, che prende le mosse da due ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Roma, l' A. accenna brevemente ai pregressi di natura politico giudiziaria (istituzione di carceri -o sezioni di carceri- di massima sicurezza, applicazione dell' ora abrogato art. 90 dell' ordinamento penitenziario, convogliamento dei soggetti "a rischio" in istituzioni specializzate) registrati in materia di riottosita' al trattamento penitenziario. Si ritiene che l' avvenuto inserimento del regime di sorveglianza particolare, operato dalla l. 663/1986 contemporaneamente all' avvenuta abrogazione, da parte della stessa legge, dell' art. 90 l. 354/1975, costituisca un positivo punto d' incontro tra l' esigenza di evitare l' istituzionalizzazione delle carceri di massima sicurezza e quella di approntare un valido strumento per fronteggiare situazioni individuali incompatibili con i piani di trattamento previsti in linea generale. Vengono poi analizzate le modalita' di sottoposizione del singolo al regime di sorveglianza particolare ed i contenuti dello stesso. Aderendo ai portati di una delle ordinanze annotate, l' A. ritiene che il regime di sorveglianza particolare possa essere adottato solo a fronte di una chiara volonta' del soggetto di non accettazione del piano di crescita rieducativa, in quest' ultima identificandosi parte almeno della funzione della pena. In adesione altresi' ai portati dell' altra ordinanza annotata, l' A. non solo non ritiene assolutamente ammissibile un sindacato nel merito, da parte del giudice di sorveglianza, nel caso di reclamo contro il provvedimento amministrativo che abbia disposto l' applicazione del regime di sorveglianza particolare, ma ne sottolinea il rilievo nell' ambito del procedimento di "giurisdizionalizzazione" inserito, in subiecta materia, dalla l. 663/1986.
l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 10 ottobre 1986, n. 663
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