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178285
IDG891205071
89.12.05071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
L' inquinamento acustico e le licenze di pubblico esercizio (discoteca) nella tutela del giudice amministrativo
Nota a TAR VE sez. II 11 settembre 1986, n. 29
Foro amm., an. 64 (1988), fasc. 3, pag. 576-587
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18717; D12002; D1825; D52003
Nella presente vicenda, oppressi dall' apertura di una discoteca, alcuni proprietari hanno trovato il modo di impugnare davanti al giudice amministrativo la legittimita' di licenze concesse con eccessiva disinvoltura o corrivita'. Ma la via intrapresa nella sentenza annotata non esclude ne' limita il ricorso al giudice ordinario (diritti soggettivi). L' originalita' e la specialita' della fattispecie, infatti, e' che un' eventuale decisione favorevole coinvolge la responsabilita' diretta delle amministrazioni colpevoli. Il TAR adito ha ordinato diverse consulenze tecniche d' ufficio, che hanno valutato l' intensita' del disturbo arrecato con riferimento a criteri normativi offerti da fonti di legge materiale (Raccomandazione internazionale di standardizzazione e regolamento per la Lombardia). Le conclusioni dei periti hanno incontestabilmente provato, in termini di "decibel", la fondatezza delle doglianze mosse. I giudici amministrativi hanno percio' annullato le licenze di agibilita' della discoteca. Purtroppo, benche' parte in causa e massimo responsabile fosse il Comune autorizzante, il TAR per il Veneto ha ritenuto che esulassero dalla propria pronuncia gli "effetti esterni" connessi con l' apertura di una discoteca nel cuore di una zona residenziale. Quasi che la quiete e il riposo notturno possano vernir turbati solo da un eccesso di "decibel" canori e non da schiamazzi, traffico, risse, spaccio di droga.
art. 844 c.c. art. 659 c.p.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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