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178289
IDG891205075
89.12.05075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sassani Bruno
Il controllo del giudice dell' ottemperanza sull' attivita' del commissario ad acta
Nota a Cons. Stato sez. IV 20 maggio 1987, n. 297
Foro amm., an. 64 (1988), fasc. 4, pag. 899-907
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15305; D15313
Il lavoro commenta favorevolmente la decisione secondo cui gli atti del commissario all' ottemperanza sono impugnabili solo nelle forme del relativo giudizio, e di fronte al giudice che ha nominato il commissario. Il giudizio di ottemperanza viene concepito infatti come procedura esecutiva "globale" che permette -secondo una tecnica conosciuta alla legislazione processualcivilistica- il controllo immanente del giudice su tutte le attivita' esecutive. La tesi permette anche di riconoscere all' amministrazione la legittimazione a dolersi dell' operato commissariale ancorche' quest' ultimo abbia esercitato "poteri amministrativi". Appare tuttavia necessario che la giurisprudenza provveda a completare la disciplina procedurale dell' impugnazione degli atti commissariali: si nega infatti che a tal fine possa vigere il termine prescrizionale dell' "actio iudicati", esigendosi invece l' applicazione di un termine di decadenza congruo ma breve.
art. 88 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 90 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 92 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
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