| La l. 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l' artigianato) ha
fornito le nuove nozioni d' imprendiotre artigiano e d' impresa
artigiana, e ha ridisegnato l' organizzazione pubblicistica del
settore. Una delle innovazioni in apparenza piu' significative,
introdotte dalla nuova normativa, e' il preteso carattere
"costitutivo" dell' iscrizione all' albo artigiano. In passato,
infatti, sotto la vigenza della l. 860/1956, dottrina e
giurisprudenza erano concordi nel ritenere il carattere meramente
dichiarativo di detta iscrizione. Nondimeno, che l' iscrizione all'
albo artigiano assuma oggi carattere effettivamente costitutivo di
uno status (quello di imprenditore artigiano) e' cosa tutta da
verificare, non essendo vincolante per l' interprete la terminologia
impiega dal legislatore. Invero, il diritto di esercitare l' impresa
"artigiana" (cioe' con determinate caratteristiche dimensionali e
qualitative) non sorge affatto dall' iscrizione, che giunge
necessariamente in un secondo momento rispetto all' esercizio dell'
attivita': sicche' puo' dirsi che imprese "artigiane", e cioe' in
possesso dei requisiti di legge, ben possono operare -e di fatto
operano- sul mercato, seppure non iscritte all' albo. Le conseguenze
della mancata iscrizione sono in pratica due: l' impossibilita', per
l' imprenditore, di impiegare la dizione di "artigiano" e l'
impossibilita' di accedere alle agevolazioni fiscali e creditizie,
previste dalla legge per le imprese iscritte. Stando cosi' le cose,
non pare del tutto coerente la previsione di pesanti sanzioni
amministrative a carico dell' imprenditore artigiano che ometta di
iscriversi all' albo. La sussistenza di un obbligo siffatto
costituisce anzi previsione censurabile sotto il profilo della
violazione dei principi costituzionali vigenti in materia di liberta'
di lavoro e di iniziativa economica. E in tal senso, del resto, si e'
in passato gia' espressa la stessa Corte Costituzionale. Del parti
criticabile risulta la disciplina dei rimedi, amministrativi e
giudiziari, proponibili avverso gli atti di diniego di iscrizione
all' albo: il meccanismo ricorso gerarchico - azione innanzi al
giudice ordinario, con il gioco delle decadenze che il meccanismo
stesso prevede, si rivela in effetti piu' rivolto alla tutela degli
interessi corporativi del settore, che non della posizione
sostanziale del privato, che pure sia titolare di tutti i requisiti
previsti dalla legge.
| |