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178292
IDG891205078
89.12.05078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicosia Fabio Massimo
L' iscrizione al nuovo albo artigiano
Foro amm., an. 64 (1988), fasc. 4, pag. 1221-1234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3115; D18101
La l. 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l' artigianato) ha fornito le nuove nozioni d' imprendiotre artigiano e d' impresa artigiana, e ha ridisegnato l' organizzazione pubblicistica del settore. Una delle innovazioni in apparenza piu' significative, introdotte dalla nuova normativa, e' il preteso carattere "costitutivo" dell' iscrizione all' albo artigiano. In passato, infatti, sotto la vigenza della l. 860/1956, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere il carattere meramente dichiarativo di detta iscrizione. Nondimeno, che l' iscrizione all' albo artigiano assuma oggi carattere effettivamente costitutivo di uno status (quello di imprenditore artigiano) e' cosa tutta da verificare, non essendo vincolante per l' interprete la terminologia impiega dal legislatore. Invero, il diritto di esercitare l' impresa "artigiana" (cioe' con determinate caratteristiche dimensionali e qualitative) non sorge affatto dall' iscrizione, che giunge necessariamente in un secondo momento rispetto all' esercizio dell' attivita': sicche' puo' dirsi che imprese "artigiane", e cioe' in possesso dei requisiti di legge, ben possono operare -e di fatto operano- sul mercato, seppure non iscritte all' albo. Le conseguenze della mancata iscrizione sono in pratica due: l' impossibilita', per l' imprenditore, di impiegare la dizione di "artigiano" e l' impossibilita' di accedere alle agevolazioni fiscali e creditizie, previste dalla legge per le imprese iscritte. Stando cosi' le cose, non pare del tutto coerente la previsione di pesanti sanzioni amministrative a carico dell' imprenditore artigiano che ometta di iscriversi all' albo. La sussistenza di un obbligo siffatto costituisce anzi previsione censurabile sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali vigenti in materia di liberta' di lavoro e di iniziativa economica. E in tal senso, del resto, si e' in passato gia' espressa la stessa Corte Costituzionale. Del parti criticabile risulta la disciplina dei rimedi, amministrativi e giudiziari, proponibili avverso gli atti di diniego di iscrizione all' albo: il meccanismo ricorso gerarchico - azione innanzi al giudice ordinario, con il gioco delle decadenze che il meccanismo stesso prevede, si rivela in effetti piu' rivolto alla tutela degli interessi corporativi del settore, che non della posizione sostanziale del privato, che pure sia titolare di tutti i requisiti previsti dalla legge.
l. 25 luglio 1956, n. 860 l. 8 agosto 1985, n. 443
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