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| IDG891205087 | |
| 89.12.05087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Virga Giovanni
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| abolizione del requisito della buona condotta e cause ostative all'
instaurazione del rapporto di pubblico impiego
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| Foro amm., an. 64 (1988), fasc. 5, pag. 1629-1645
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14310
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| L' articolo si occupa degli effetti che si sono prodotti nell'
ordinamento italiano in seguito all' entrata in vigore della l. 29
febbraio 1984, n. 732 che ha abolito il requisito della buona
condotta, ai fini dell' accesso a posti di pubblico impiego. Dopo una
breve rassegna delle ragioni che hanno condotto all' abolizione di
tale requisito e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
anteriori all' entrata in vigore della l. 732/1984, l' A. affronta
specificamente le diverse questioni che sono sorte in seguito all'
eliminazione del requisito in parola nel campo del pubblico impiego,
soffermandosi sulle norme che non risultano travolte dall' articolo
unico di cui si compone la citata l. 732/1984. Tra queste ultime un
particolare rilievo riveste il comma 5 dell' art. 2 del testo unico
impiegati civili dello Stato, secondo il quale non possono accedere a
posti di pubblico impiego coloro che siano stati esclusi dall'
elettorato attivo ovvero coloro che siano stati destituiti o
dispensati da precedenti impieghi presso una p.a. Tale disposizione,
che e' da ritenere tuttora vigente, e' stata interpretata dalla
dottrina e dalla giurisprudenza posteriore all' entrata in vigore
della l. 732/1984 nel senso che essa impedisce l' accesso a posti di
pubblico impiego a tutti coloro che, pur non essendo stati destituiti
in precedenza, abbiano commesso qualcuno dei reati per i quali l'
art. 85 del testo unico impiegati civili dello Stato prevede la
destituzione di diritto. La terza parte dell' articolo e' dedicata
alle disfunzioni che l' abolizione del requisito della buona condotta
ha provocato nell' ordinamento italiano e mette in particolare
rilievo la circostanza che l' eliminazione del requisito riguarda
solo l' accesso a posti di pubblico impiego e non anche gli altri
settori (quali ad esempio quello delle licenze di pubblica sicurezza)
per i quali ancora oggi e' richiesto non solo il possesso del
requisito della buona condotta, ma anche la presentazione dell'
apposito certificato rilasciato dal Sindaco.
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| l. 29 ottobre 1984, n. 732
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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