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Documento


178301
IDG891205087
89.12.05087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Virga Giovanni
abolizione del requisito della buona condotta e cause ostative all' instaurazione del rapporto di pubblico impiego
Foro amm., an. 64 (1988), fasc. 5, pag. 1629-1645
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14310
L' articolo si occupa degli effetti che si sono prodotti nell' ordinamento italiano in seguito all' entrata in vigore della l. 29 febbraio 1984, n. 732 che ha abolito il requisito della buona condotta, ai fini dell' accesso a posti di pubblico impiego. Dopo una breve rassegna delle ragioni che hanno condotto all' abolizione di tale requisito e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali anteriori all' entrata in vigore della l. 732/1984, l' A. affronta specificamente le diverse questioni che sono sorte in seguito all' eliminazione del requisito in parola nel campo del pubblico impiego, soffermandosi sulle norme che non risultano travolte dall' articolo unico di cui si compone la citata l. 732/1984. Tra queste ultime un particolare rilievo riveste il comma 5 dell' art. 2 del testo unico impiegati civili dello Stato, secondo il quale non possono accedere a posti di pubblico impiego coloro che siano stati esclusi dall' elettorato attivo ovvero coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedenti impieghi presso una p.a. Tale disposizione, che e' da ritenere tuttora vigente, e' stata interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza posteriore all' entrata in vigore della l. 732/1984 nel senso che essa impedisce l' accesso a posti di pubblico impiego a tutti coloro che, pur non essendo stati destituiti in precedenza, abbiano commesso qualcuno dei reati per i quali l' art. 85 del testo unico impiegati civili dello Stato prevede la destituzione di diritto. La terza parte dell' articolo e' dedicata alle disfunzioni che l' abolizione del requisito della buona condotta ha provocato nell' ordinamento italiano e mette in particolare rilievo la circostanza che l' eliminazione del requisito riguarda solo l' accesso a posti di pubblico impiego e non anche gli altri settori (quali ad esempio quello delle licenze di pubblica sicurezza) per i quali ancora oggi e' richiesto non solo il possesso del requisito della buona condotta, ma anche la presentazione dell' apposito certificato rilasciato dal Sindaco.
l. 29 ottobre 1984, n. 732
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