| Successivamente alla fondamentale ed organica l. 6 dicembre 1947, n.
1501, tra le varie leggi che si sono susseguite per disciplinare la
materia revisionale dei prezzi di appalto di opere pubbliche, le
disposizioni contenute nell' art. 33 della legge finanziaria (l. 28
febbraio 1986, n. 41) sono da considerarsi le piu' innovatrici,
investendo, esse, una nuova concezione dei rapporti tra la p.a. e le
imprese chiamate ad eseguire opere pubbliche. La nuova disciplina
legislativa della revisione dei prezzi, inserita nel complesso
provvedimento finanziario per la formazione del bilancio dello Stato,
rivela il suo carattere eccezionale nel collegamento con la
situazione economico-finanziaria attuale del Paese e nello stretto
rapporto col fenomeno inflattivo in attuazione, per la finalita' di
contenimento del costo delle opere pubbliche e di conferimento della
maggiore certezza ai rapporti tra amministrazione committente e
impresa esecutrice degli appalti. Di essa, poi, e' rilevante la
novita' dell' estensione normativa alle prestazioni di forniture e di
servizi, per cui non sono piu' privilegiati soltanto i lavori di
appalto di opere pubbliche, restando coinvolto, cosicche', in una
uniforme disciplina, un piu' vasto settore di attivita' espressiva
della mano pubblica. Ulteriore notevole rilevanza innovatrice
assumono le disposizioni relative al regime contrattuale, di cui e'
peculiarita' il contratto a (prezzo chiuso), nonche' ai criteri ed
alle modalita' operativi del calcolo revisionale in relazione alla
durata dei lavori ad al piu' ampio ambito di esclusione della
facolta' revisionale.
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