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178489
IDG891205933
89.12.05933 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vannozzi Daniela
L' associazione temporanea di imprese: sospensione o cancellazione dall' albo nazionale dei costruttori
Rass. lav. pubbl., an. 33 (1987), fasc. 12, pt. 1, pag. 509-511
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1210; D1213; D3114
L' iscrizione all' Albo nazionale dei costruttori costituisce uno dei principi essenziali per la partecipazione di una Associazione temporanea di imprese ad una gara di appalto, ai sensi della l. 584/1977. A tal fine, pur prevedendo la normativa una responsabilita' solidale fra le consociate, gli effetti dei provvedimenti amministrativi determinanti la sospensione o la cancellazione dal predetto Albo, allorche' ricorrono le cause previste dagli artt. 20 e 21 della l. 57/1962, colpiscono la singola impresa responsabile sia in una Associazione verticale, sia nel caso in cui si verificano cause soggettive imputabili all' impresa, avente personalita' giuridica. Di contro, attesa la tutela dei condebitori in una obbligazione solidale, non pare sussista tale chiarezza nell' individuazione delle rispettive responsabilita' in una Associazione orizzontale. Al riguardo, anche per i Consorzi di impresa la legge disciplinante 80/1987 rinvia alla citata normativa 584/1977.
art. 21 l. 8 agosto 1977, n. 584 art. 9 comma 4 l. 8 ottobre 1984, n. 687 l. 17 febbraio 1987, n. 80
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