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| IDG891205963 | |
| 89.12.05963 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cozzolino Luigi
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| In tema di progetto di massima e progetto esecutivo nell'
appalto-concorso
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| Rass. lav. pubbl., an. 35 (1988), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 323-326
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D12102
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| La progettazione, nell' esecuzione di opere pubbliche, costituisce
una fase di importanza fondamentale, che normalmente vede impegnati
gli uffici tecnici interni delle singole amministrazioni nelle cui
competenze rientra l' opera da eseguire. Peraltro la "speciale natura
delle opere" o "motivi d' urgenza" possono indurre l' amministrazione
ad affidare la compilazione del progetto a soggetti esterni alla
stessa. L' appalto-concorso, con cui si realizza una delle forme di
progettazione c.d. esterna ammesse dal nostro ordinamento, prevede un
progetto di massima, predisposto dall' amministrazione e un progetto
esecutivo che presentano le imprese invitate alla gara. Il progetto
di massima costituisce l' atto nel quale l' amministrazione indica
gli interessi pubblici che, attraverso la gara, bandita nella forma
dell' appalto-concorso, essa intende realizzare. Di qui la
distinzione con l' istituto della concessione di opere pubbliche,
nella quale l' individuazione degli interessi pubblici avviene in una
fase antecedente ed investe lo stesso atto con il quale viene
affidata la concessione o indetta la gara per tale affidamento.
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| art. 332 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F
art. 1 r.d. 8 febbraio 1923, n. 422
art. 40 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
art. 1 r.d. 28 agosto 1924, n. 1396
l. 27 maggio 1926, n. 1013
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