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Documento


178519
IDG891205963
89.12.05963 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cozzolino Luigi
In tema di progetto di massima e progetto esecutivo nell' appalto-concorso
Rass. lav. pubbl., an. 35 (1988), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 323-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D12102
La progettazione, nell' esecuzione di opere pubbliche, costituisce una fase di importanza fondamentale, che normalmente vede impegnati gli uffici tecnici interni delle singole amministrazioni nelle cui competenze rientra l' opera da eseguire. Peraltro la "speciale natura delle opere" o "motivi d' urgenza" possono indurre l' amministrazione ad affidare la compilazione del progetto a soggetti esterni alla stessa. L' appalto-concorso, con cui si realizza una delle forme di progettazione c.d. esterna ammesse dal nostro ordinamento, prevede un progetto di massima, predisposto dall' amministrazione e un progetto esecutivo che presentano le imprese invitate alla gara. Il progetto di massima costituisce l' atto nel quale l' amministrazione indica gli interessi pubblici che, attraverso la gara, bandita nella forma dell' appalto-concorso, essa intende realizzare. Di qui la distinzione con l' istituto della concessione di opere pubbliche, nella quale l' individuazione degli interessi pubblici avviene in una fase antecedente ed investe lo stesso atto con il quale viene affidata la concessione o indetta la gara per tale affidamento.
art. 332 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F art. 1 r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 art. 40 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 art. 1 r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 l. 27 maggio 1926, n. 1013
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