Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


178520
IDG891205964
89.12.05964 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Resta Donella
Espropriazione di beni immobili e tutela del privato: il diritto all' acconto sulle indennita' di espropriazione e di occupazione d' urgenz
Rass. lav. pubbl., an. 35 (1988), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 307-321
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1310; D13131; D13101
Il d.l. 23 gennaio 1932, n. 9 convertito con l. 25 marzo 1982, n. 94 e' intervenuto a sanare almeno in parte il problema, sollevato da piu' parti, relativo alle gravi carenze di effettivita' nella tutela, predisposta dalla vigente normativa, del diritto all' indennizzo spettante al privato assoggettato all' espropriazione. Ha infatti stabilito che, nelle more del procedimento, che nell' odierno sistema normativo puo' prolungarsi per 5-6 anni, egli possa richiedere all' amministrazione espropriante un acconto sull' indennita' provvisoria determinata in via amministrativa, a partire dal sessantesimo giorno dal momento dell' intervenuta occupazione del bene. La problematica ha origine dal fatto che, nell' attuale sistema, la p.a. puo' procedere ordinariamente all' occupazione del terreno sin dall' avvio della procedura espropriativa: l' occupazione ha infatti assunto il valore di anticipo degli effetti dell' esproprio per consentire l' immediato avvio dei lavori e puo' legittimamente essere prolungata (l. 865/1971, art. 20) per 5 anni, prorogabili a 6, senza che, nel frattempo, sia riconosciuto al privato alcun mezzo effettivo di tutela del suo diritto all' indennizzo che si perfezionera' soltanto in conclusione, al momento dell' emanazione formale del decreto di esproprio. Un primo parziale rimedio a questa situazione profondamente ingiusta e' stato introdotto gia' con la l. 1 del 197 8, la quale all' art. 23 disponeva che il privato epropriando potesse richiedere un acconto sull' indennita', almeno nell' ipotesi in cui questa fosse stata concordata. La previsione veniva poi ampliata dalla l. 385 del 1980 che, all' art. 7, consentiva che il soggetto potesse chiedere l' acconto anche nell' ipotesi in cui non si fosse ancora concordata l' indennita'. Entrambe le norme citate tuttavia lasciavano alla discrezionalita' dell' organo amministrativo ogni valutazione circa l' opportunita' di aderire alla richiesta. Il d.l. n. 9 del 1982 ha invece trasformato la situazione attiva del soggetto espropriando, riconoscendogli un vero e proprio diritto soggettivo all' acconto, sia sull' indennita' di esproprio che su quella per l' occupazione, individuando in tal modo anche una competenza del giudice ordinario ad intervenire nelle controversie in materia. Attraverso alcune pronunce del giudice di merito si e' giunti infine ad estendere tale previsione anche ad altre ipotesi.
art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865 l. 3 gennaio 1978, n. 1 art. 5 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 l. 25 marzo 1982, n. 94
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati