| Il d.l. 23 gennaio 1932, n. 9 convertito con l. 25 marzo 1982, n. 94
e' intervenuto a sanare almeno in parte il problema, sollevato da
piu' parti, relativo alle gravi carenze di effettivita' nella tutela,
predisposta dalla vigente normativa, del diritto all' indennizzo
spettante al privato assoggettato all' espropriazione. Ha infatti
stabilito che, nelle more del procedimento, che nell' odierno sistema
normativo puo' prolungarsi per 5-6 anni, egli possa richiedere all'
amministrazione espropriante un acconto sull' indennita' provvisoria
determinata in via amministrativa, a partire dal sessantesimo giorno
dal momento dell' intervenuta occupazione del bene. La problematica
ha origine dal fatto che, nell' attuale sistema, la p.a. puo'
procedere ordinariamente all' occupazione del terreno sin dall' avvio
della procedura espropriativa: l' occupazione ha infatti assunto il
valore di anticipo degli effetti dell' esproprio per consentire l'
immediato avvio dei lavori e puo' legittimamente essere prolungata
(l. 865/1971, art. 20) per 5 anni, prorogabili a 6, senza che, nel
frattempo, sia riconosciuto al privato alcun mezzo effettivo di
tutela del suo diritto all' indennizzo che si perfezionera' soltanto
in conclusione, al momento dell' emanazione formale del decreto di
esproprio. Un primo parziale rimedio a questa situazione
profondamente ingiusta e' stato introdotto gia' con la l. 1 del 197
8, la quale all' art. 23 disponeva che il privato epropriando potesse
richiedere un acconto sull' indennita', almeno nell' ipotesi in cui
questa fosse stata concordata. La previsione veniva poi ampliata
dalla l. 385 del 1980 che, all' art. 7, consentiva che il soggetto
potesse chiedere l' acconto anche nell' ipotesi in cui non si fosse
ancora concordata l' indennita'. Entrambe le norme citate tuttavia
lasciavano alla discrezionalita' dell' organo amministrativo ogni
valutazione circa l' opportunita' di aderire alla richiesta. Il d.l.
n. 9 del 1982 ha invece trasformato la situazione attiva del soggetto
espropriando, riconoscendogli un vero e proprio diritto soggettivo
all' acconto, sia sull' indennita' di esproprio che su quella per l'
occupazione, individuando in tal modo anche una competenza del
giudice ordinario ad intervenire nelle controversie in materia.
Attraverso alcune pronunce del giudice di merito si e' giunti infine
ad estendere tale previsione anche ad altre ipotesi.
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