| La recente emanazione della l. 27 febbraio 1985, n. 52, ha offerto l'
occasione di una riflessione, forse conclusiva, sul problema degli
acquisti immobiliari da parte delle associazioni non riconosciute. La
previsione, ormai esplicita, della trascrivibilita' a nome di tali
enti dovrebbe eliminare i residui dubbi sulla capacita' piena degli
enti di fatto. Tra associazioni riconosciute e associazioni non
riconosciute non esiste rapporto gerarchico; esse appartengono
certamente allo stesso tipo contrattuale; fra di esse non esistono
differenze intrinseche dal lato sostanziale; vi e' identita' di
natura giuridica. Esse costituiscono pertanto non due figure contigue
ma una figura unitaria disciplinata da regole sostanzialmente
unitarie. L' esistenza o meno del riconoscimento diversifica la
disciplina in maniera circoscritta, senza romperne l' unita'. La
responsabilita' illimitata di chi agisce per l' associazione non
riconosciuta e l' incapacita' di tale associazione in relazione agli
acquisti a titolo gratuito, per atto tra vivi o mortis causa, che
costituiscono le piu' rilevanti differenze rispetto alla normativa
delle associazioni riconosciute, non contraddicono la pienezza della
soggettivita' degli enti di fatto ed hanno altra giustificazione che
non la mancanza della personalita' giuridica. Tale ultimo concetto,
d' altronde sempre piuttosto equivoco, e' andato via via evaporando
ed appare ormai decisamente incongruo per costituire parametro
discretivo tra le due figure di associazione. Per quanto riguarda,
infine, l' applicabilita' alle associazioni non riconosciuta della
norma dell' art. 17 c.c., essa viene esclusa non rinvenendosi, nell'
ipotesi degli acquisti immobiliari da parte di tali associazioni,
nessuna delle motivazioni del controllo amministrativo che sono alla
base della norma.
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