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| IDG890606039 | |
| 89.06.06039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Valcavi Giovanni
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| Il tempo di riferimento nella stima del danno
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| Riv. dir. civ., an. 33 (1987), fasc. 1, pt. 2, pag. 31-66
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D307; D30703
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| L' opinione dominante nella dottrina e nella giurisprudenza italiana
ed europea di stimare il danno sulla base dei valori correnti alla
decisione o addirittura all' indennizzo, e' nella scia della
tradizione culturale romanistica. Essa e' tuttavia erronea perche'
privilegia l' "aestimatio rei" all' "id quod interest" e si concreta
nel supporre a priori da parte del danneggiato un investimento
protratto in quella cosa sino alla decisione e come sua conseguenza
il mancato "capital gain", in caso di rialzo del prezzo, senza
neppure detrarre i costi e senza altro rischio che il senno del poi.
Codesta soluzione sovverte le logica della "perpetuatio obligationis"
e non e' compatibile con le regole di fondo del processo e del suo
svolgimento. E' altresi' erronea la teoria del credito di valore,
perche' si basa sulla astrazione metafisica di un prezzo immutabile
della moneta in termine di merci a scapito del principio
nominalistico e perche' rende la 1 mora priva di rilievo e di
conseguenze. L' A. ritiene che si debba distinguere il danno di base
da inadempienza o da illecito da quello derivante dal ritardo con cui
l' equivalente viene prestato. Il primo va stimato sulla base dei
valori correnti al suo verificarsi mentre il successivo indennizzo
per il ritardo va liquidato alla stregua di un ordinario danno
moratorio nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224, commi 1 e 2,
c.c., tra le quali rientrano anche quelle illiquidate dopo l'
abbandono del principio "in illiquidis non fit mora".
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| art. 1224 comma 1 c.c.
art. 1224 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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