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178535
IDG890606039
89.06.06039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Valcavi Giovanni
Il tempo di riferimento nella stima del danno
Riv. dir. civ., an. 33 (1987), fasc. 1, pt. 2, pag. 31-66
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D307; D30703
L' opinione dominante nella dottrina e nella giurisprudenza italiana ed europea di stimare il danno sulla base dei valori correnti alla decisione o addirittura all' indennizzo, e' nella scia della tradizione culturale romanistica. Essa e' tuttavia erronea perche' privilegia l' "aestimatio rei" all' "id quod interest" e si concreta nel supporre a priori da parte del danneggiato un investimento protratto in quella cosa sino alla decisione e come sua conseguenza il mancato "capital gain", in caso di rialzo del prezzo, senza neppure detrarre i costi e senza altro rischio che il senno del poi. Codesta soluzione sovverte le logica della "perpetuatio obligationis" e non e' compatibile con le regole di fondo del processo e del suo svolgimento. E' altresi' erronea la teoria del credito di valore, perche' si basa sulla astrazione metafisica di un prezzo immutabile della moneta in termine di merci a scapito del principio nominalistico e perche' rende la 1 mora priva di rilievo e di conseguenze. L' A. ritiene che si debba distinguere il danno di base da inadempienza o da illecito da quello derivante dal ritardo con cui l' equivalente viene prestato. Il primo va stimato sulla base dei valori correnti al suo verificarsi mentre il successivo indennizzo per il ritardo va liquidato alla stregua di un ordinario danno moratorio nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224, commi 1 e 2, c.c., tra le quali rientrano anche quelle illiquidate dopo l' abbandono del principio "in illiquidis non fit mora".
art. 1224 comma 1 c.c. art. 1224 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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