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| IDG890606049 | |
| 89.06.06049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Capponi Bruno
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| La cognizione sulla domanda di sostituzione del creditore nella
distribuzione di somma ricavata
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| Nota a Cass. sez. III civ. 13 marzo 1987, n. 2608
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| Riv. dir. civ., an. 33 (1987), fasc. 6, pt. 2, pag. 717-740
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4318; D43182
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| (Sommario: La Cassazione ribadisce il suo consolidato orientamento
circa la duplice finalita', ad un tempo sattisfativa e surrogatoria,
della domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. Breve richiamo ai
presupposti che legittimano l' intervento nell' espropriazione ex
art. 499 c.p.c., con particolare riferimento ai creditori sforniti di
titolo esecutivo: il "titolo" del credito: certezza, liquidita' ed
esigibilita'. La domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. non
assume una autonoma rilevanza nella fase espropriativa, e non puo'
mai costituire oggetto di un' opposizione ex art. 617 c.p.c. La
domanda di sostituzione e' esercizio di un' azione cognitiva
sommaria, di tipo monitorio, all' interno del processo di
espropriazione pendente a carico del terzo esecutato. La domanda di
sostituzione, pur essendo assoggettata alla medesima disciplina
processuale, non e' assimilabile ad un intervento nell'
espropriazione. Critica dell' orientamento ribadito dalla Corte: in
particolare, va esclusa la configurabilita', all' interno della fase
espropriativa, di un generale potere sostitutivo in capo al "creditor
creditoris", mentre nella fase distributiva detto creditore ha
propria ed autonoma legittimazione nelle controversie ex art. 512
c.p.c.)
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| art. 499 c.p.c.
art. 511 c.p.c.
art. 512 c.p.c.
art. 617 c.p.c.
art. 2900 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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