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178545
IDG890606049
89.06.06049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
La cognizione sulla domanda di sostituzione del creditore nella distribuzione di somma ricavata
Nota a Cass. sez. III civ. 13 marzo 1987, n. 2608
Riv. dir. civ., an. 33 (1987), fasc. 6, pt. 2, pag. 717-740
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4318; D43182
(Sommario: La Cassazione ribadisce il suo consolidato orientamento circa la duplice finalita', ad un tempo sattisfativa e surrogatoria, della domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. Breve richiamo ai presupposti che legittimano l' intervento nell' espropriazione ex art. 499 c.p.c., con particolare riferimento ai creditori sforniti di titolo esecutivo: il "titolo" del credito: certezza, liquidita' ed esigibilita'. La domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c. non assume una autonoma rilevanza nella fase espropriativa, e non puo' mai costituire oggetto di un' opposizione ex art. 617 c.p.c. La domanda di sostituzione e' esercizio di un' azione cognitiva sommaria, di tipo monitorio, all' interno del processo di espropriazione pendente a carico del terzo esecutato. La domanda di sostituzione, pur essendo assoggettata alla medesima disciplina processuale, non e' assimilabile ad un intervento nell' espropriazione. Critica dell' orientamento ribadito dalla Corte: in particolare, va esclusa la configurabilita', all' interno della fase espropriativa, di un generale potere sostitutivo in capo al "creditor creditoris", mentre nella fase distributiva detto creditore ha propria ed autonoma legittimazione nelle controversie ex art. 512 c.p.c.)
art. 499 c.p.c. art. 511 c.p.c. art. 512 c.p.c. art. 617 c.p.c. art. 2900 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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