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| IDG891506888 | |
| 89.15.06888 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rubino-Sammartano Mauro
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| Arbitrato irrituale. Mandato a transigere e non ad accertare
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| Nota a Cass. sez. I civ. 27 marzo 1987, n. 3005
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| Foro pad., an. 43 (1988), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 406-410
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44601
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| Devoluta ad un Collegio Arbitrale irrituale una controversia
derivante dall' esecuzione di un contratto di appalto relativo alla
costruzione di alcune villette in localita' Carozzo di La Spezia, una
delle parti (di fronte al prevedibile mancato rispetto da parte degli
arbitri del termine entro il quale la decisione doveva essere resa,
essendo tuttora in corso consulenza tecnica e in quanto uno degli
arbitri si era dimesso nell' imminenza della scadenza) evocava gli
arbitri dinnanzi al Tribunale di La Spezia per sentirli condannare al
risarcimento del pregiudizio patrimoniale che asseriva di aver subito
per effetto della mancata decisione nel termine. Gli arbitri
resistevano alla domanda, attribuendo il mancato adempimento dell'
incarico ad ostacoli frapposti proprio da tale parte e chiedevano in
via riconvenzionale il pagamento del loro compenso. Il Tribunale di
La Spezia prima e la Corte di Appello di Genova in seguito
respingevano la domanda ed accoglievano la riconvenzionale. Il
ricorrente lamentava che il ritardo del consulente tecnico non puo'
-stante la sua posizione di ausiliario degli arbitri- essere causa di
esonero degli arbitri da responsabilita', tanto piu' in quanto gli
arbitri erano rimasti inerti dinnanzi a tale ritardo. La Suprema
Corte ha c assato la decisione impugnata.
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