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179383
IDG891506888
89.15.06888 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rubino-Sammartano Mauro
Arbitrato irrituale. Mandato a transigere e non ad accertare
Nota a Cass. sez. I civ. 27 marzo 1987, n. 3005
Foro pad., an. 43 (1988), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 406-410
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44601
Devoluta ad un Collegio Arbitrale irrituale una controversia derivante dall' esecuzione di un contratto di appalto relativo alla costruzione di alcune villette in localita' Carozzo di La Spezia, una delle parti (di fronte al prevedibile mancato rispetto da parte degli arbitri del termine entro il quale la decisione doveva essere resa, essendo tuttora in corso consulenza tecnica e in quanto uno degli arbitri si era dimesso nell' imminenza della scadenza) evocava gli arbitri dinnanzi al Tribunale di La Spezia per sentirli condannare al risarcimento del pregiudizio patrimoniale che asseriva di aver subito per effetto della mancata decisione nel termine. Gli arbitri resistevano alla domanda, attribuendo il mancato adempimento dell' incarico ad ostacoli frapposti proprio da tale parte e chiedevano in via riconvenzionale il pagamento del loro compenso. Il Tribunale di La Spezia prima e la Corte di Appello di Genova in seguito respingevano la domanda ed accoglievano la riconvenzionale. Il ricorrente lamentava che il ritardo del consulente tecnico non puo' -stante la sua posizione di ausiliario degli arbitri- essere causa di esonero degli arbitri da responsabilita', tanto piu' in quanto gli arbitri erano rimasti inerti dinnanzi a tale ritardo. La Suprema Corte ha c assato la decisione impugnata.



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