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179421
IDG891506939
89.15.06939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
Il novellato art. 710 del codice di procedura civile
Foro it., an. 113 (1988), fasc. 12, pt. 5, pag. 513-520
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4410
(Sommario: Le ragioni "tecniche" della riforma. Il tentativo di riforma avviato nella IX legislatura. I lavori della X legislatura. Un' occasione mancata: il regolamento di competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni in ordine alla revisione delle disposizioni relative all' affidamento della prole. L' inciso "sentite le parti", di cui al comma 2, come meramente ricognitivo del principio del contraddittorio; conseguente salvezza della tutela cautelare d' urgenza. I "provvedimenti provvisori" di cui al comma 3. La delega al componente del collegio per l' assunzione delle prove ammesse. L' efficacia dei provvedimenti; inammissibilita' del reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso i "provvedimenti provvisori". L' ambito di applicazione del "nuovo" art. 710)
l. 29 luglio 1988, n. 331 art. 710 c.p.c.



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