| Conformemente alle connotazioni ontologiche ed esegetiche del "bene"
di avviamento commerciale tutelato, sia pure con sfumature diverse,
dalle leggi c.d. "vincolistiche" succedutesi nel tempo, l'
indennita', per il caso di sua perdita o dispersione, e' stata, per
il passato, sempre prevista per i soli conduttori utilizzanti l'
immobile loro locato per lo svolgimento di un' attivita' avente
necessariamente tutti i crismi dell' imprenditorialita'. Con la
conseguente esclusione di ogni diritto ad indennita' per le locazioni
di cui all' art. 42 l. 392/78, ed, in particolare, per quegli Enti ed
Organismi che, istituzionalmente, non operano sul mercato come
imprese commerciali. Da cui l' irragionevolezza e l' incongruenza
sistematica dell' art. 69 l. 392/78, cosi' come novellato dalla l.
6/2/1987, ove si e' previsto il diritto all' indennita' anche in
favore delle c.d. "categorie residuali", ivi compresi anche lo Stato
e gli Enti pubblici: norma in sicuro contrasto con gli artt. 3, 41 e
42 Cost., come immediatamente avvertito da numerosi giudici di
merito, tra cui il Pretore di Siracusa nella sentenza annotata, con
conseguenziale rimessione della normativa "de quo" al vaglio della
Corte Costituzionale, la quale ne ha, peraltro, condiviso i dubbi e
le censure con la recente sentenza ablatoria del 26/7/1988 n. 882.
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