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179743
IDG891507226
89.15.07226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vitale Massimo
Lo sfratto del tribunale: ovvero del preteso diritto dell' Ente pubblico alla percezione dell' indennita' di avviamento commerciale
Nota a Pret. Siracusa 18 luglio 1988
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-7
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640; D31163
Conformemente alle connotazioni ontologiche ed esegetiche del "bene" di avviamento commerciale tutelato, sia pure con sfumature diverse, dalle leggi c.d. "vincolistiche" succedutesi nel tempo, l' indennita', per il caso di sua perdita o dispersione, e' stata, per il passato, sempre prevista per i soli conduttori utilizzanti l' immobile loro locato per lo svolgimento di un' attivita' avente necessariamente tutti i crismi dell' imprenditorialita'. Con la conseguente esclusione di ogni diritto ad indennita' per le locazioni di cui all' art. 42 l. 392/78, ed, in particolare, per quegli Enti ed Organismi che, istituzionalmente, non operano sul mercato come imprese commerciali. Da cui l' irragionevolezza e l' incongruenza sistematica dell' art. 69 l. 392/78, cosi' come novellato dalla l. 6/2/1987, ove si e' previsto il diritto all' indennita' anche in favore delle c.d. "categorie residuali", ivi compresi anche lo Stato e gli Enti pubblici: norma in sicuro contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., come immediatamente avvertito da numerosi giudici di merito, tra cui il Pretore di Siracusa nella sentenza annotata, con conseguenziale rimessione della normativa "de quo" al vaglio della Corte Costituzionale, la quale ne ha, peraltro, condiviso i dubbi e le censure con la recente sentenza ablatoria del 26/7/1988 n. 882.
art. 3 Cost. art. 41 Cost. art. 42 Cost. art. 42 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 69 l. 27 luglio 1978, n. 392 l. 6 febbraio 1987, n. 15 C. Cost. 26 luglio 1988, n. 882



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