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179744
IDG891507227
89.15.07227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Ancora sul diritto di prelazione e riscatto del confinante
Nota a Trib. Monza 2 marzo 1988
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-17
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612
Premessi alcuni noti principi sul fondamento giuridico della prelazione e del riscatto del confinante in materia agraria, l' A. osserva come l' insorgenza di entrambi i diritti (il secondo per effetto della mancata "denuntiatio" del negozio in relazione al quale il confinante e' legislativamente preferito al terzo contraente) sia condizionata alla circostanza che sul fondo, oggetto di prelazione, non si trovino insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Risulta cosi' evidente che l' insediamento ostativo alla nascita del diritto del confinante non puo' essere costituito da quello dello stesso proprietario alienante, ancorche' intervenga tra costui ed il terzo acquirente un contratto agrario coevo al negozio di trasferimento dell' immobile, in virtu' del quale il primo assuma la veste di concessionario rispetto al nuovo proprietario. D' altra parte, se la coltivazione biennale del fondo confinante e' sufficiente ad esprimere l' organizzazione e la stabilita' aziendale dell' impresa coltivatrice da espandere attraverso l' esercizio della prelazione, e se questa e' la ragione che giustifica l' esigenza di tale requisito temporale, risulta altrettanto chiaro come per la sussistenza di esso non occorra anche la durata minima biennale del diritto di proprieta' relativo a detto fondo, coerentemente, del resto, con l' assenza di una espressa previsione legislativa.
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817



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