| 179744 | |
| IDG891507227 | |
| 89.15.07227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Danza Donato
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| Ancora sul diritto di prelazione e riscatto del confinante
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| Nota a Trib. Monza 2 marzo 1988
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 13-17
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91612
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| Premessi alcuni noti principi sul fondamento giuridico della
prelazione e del riscatto del confinante in materia agraria, l' A.
osserva come l' insorgenza di entrambi i diritti (il secondo per
effetto della mancata "denuntiatio" del negozio in relazione al quale
il confinante e' legislativamente preferito al terzo contraente) sia
condizionata alla circostanza che sul fondo, oggetto di prelazione,
non si trovino insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Risulta cosi'
evidente che l' insediamento ostativo alla nascita del diritto del
confinante non puo' essere costituito da quello dello stesso
proprietario alienante, ancorche' intervenga tra costui ed il terzo
acquirente un contratto agrario coevo al negozio di trasferimento
dell' immobile, in virtu' del quale il primo assuma la veste di
concessionario rispetto al nuovo proprietario. D' altra parte, se la
coltivazione biennale del fondo confinante e' sufficiente ad
esprimere l' organizzazione e la stabilita' aziendale dell' impresa
coltivatrice da espandere attraverso l' esercizio della prelazione, e
se questa e' la ragione che giustifica l' esigenza di tale requisito
temporale, risulta altrettanto chiaro come per la sussistenza di esso
non occorra anche la durata minima biennale del diritto di proprieta'
relativo a detto fondo, coerentemente, del resto, con l' assenza di
una espressa previsione legislativa.
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| art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
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