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179746
IDG891507229
89.15.07229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianco Rosanna
Osservazioni in tema di giurisdizione sugli incidenti di esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale nei giudizi d' accusa
Nota a ord. App. Roma 26 novembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 24-31
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021432; D4024; D4181
Viene preso in considerazione un aspetto peculiare delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione nei giudizi di accusa quale quello relativo alla capacita' giurisdizionale in ordine alla fase di esecuzione di tali sentenze, capacita' giurisdizionale che dalla decisione in oggetto si rileva non competere ne' al Presidente ne' alla Corte d' Appello di Roma. Dopo brevi cenni sui giudizi della Corte Costituzionale in composizione integrata da un punto di vista istituzionale, si addiviene a dover ritenere una giurisdizione esclusiva della stessa Corte anche in ordine a tutta la fase esecutiva di dette pronunzie e precipuamente per ogni aspetto relativo agli incidenti di esecuzione. All' interno di questo gia' complesso tema si inserisce inoltre una risoluzione sull' uso distorto spesso effettuato del regolamento preventivo di giurisdizione, nel caso di specie proposto quale strumento di diritto civile all' interno di un procedimento penale. Viene quindi rimarcato che in completa carenza dei requisiti di ammissibilita' e procedibilita' dell' istanza di regolamento non si puo' addivenire a nessuna forma di sospensione da parte di un giudice privo di capacita' giurisdizionale, per la giuridica impossibilita' di applicazione in materia penale di istituti propri del diritto processuale civile.
l. 25 gennaio 1962, n. 20 art. 41 c.p.c. art. 628 c.p.c.



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