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179748
IDG891507231
89.15.07231 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sulla corresponsione "una tantum" dell' assegno di divorzio mediante trasferimento di diritti reali su beni determinati
Nota a Trib. Verona 12 novembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 38-44
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D3017
Nota parzialmente adesiva a Tribunale Verona 12 novembre 1987, che ha affermato che la corresponsione dell' assegno di divorzio (che ai sensi dell' art. 5 comma 4 l. 898/70 puo' essere concordata dalle parti in unica soluzione) puo' aver luogo anche mediante trasferimento, in favore del coniuge avente diritto, della proprieta' o di altro diritto reale su beni determinati. L' A., pur concordando sull' astratta possibilita' per un coniuge di corrispondere all' altro l' assegno di divorzio "una tantum" mediante trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale su beni determinati, rileva che l' annotata sentenza ha apoditticamente ritenuto la vantaggiosita' di tale trasferimento per il coniuge, ma nulla ha espressamente detto al riguardo ne' ha fatto riferimento ad alcun concreto parametro dal quale poter dedurre l' equita' di una tale attribuzione, sicche' il controllo demandato al giudice ("su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale") si e' rivelato in concreto del tutto carente.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 l. 10 maggio 1976, n. 260



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