Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


179749
IDG891507232
89.15.07232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Ambrosio Massimo
Errore-vizio della volonta' sulla clausola derogativa della giurisdizione italiana secondo la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
Nota a Trib. Vallo della Lucania 3 novembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 44-53
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40213; D40214; D306111
La clausola di deroga alla giurisdizione italiana, consentita dall' art. 17 della Convenzione di Bruxelles e' pienamente operante, quando rispetti i criteri di forma previsti dalla medesima Convenzione, anche se i contraenti abbiano fatto uso di una lingua straniera ignota ad una delle parti. L' eventuale mancanza di consenso sulla clausola non produce infatti nullita' del negozio, rilevabile anche di ufficio dal giudice, ma mera annullabilita' per errore-vizio che, come tale, puo' essere rilevato solo dal giudice a cui favore e' stata disposta la proroga di giurisdizione il quale, in caso di annullamento della clausola, pure determinera' la competenza naturale a decidere sulle controversie di merito. L' A. richiama altresi' i problemi relativi all' accettazione tacita della competenza del giudice adito da parte del convenuto ed i principi relativi alla esatta determinazione del giudice naturale in caso di contratti internazionali.
art. 16 l. 21 giugno 1971, n. 804 art. 17 l. 21 giugno 1971, n. 804 art. 1325 c.c. art. 1418 c.c. art. 1427 c.c. art. 1428 c.c. art. 17 Conv. Bruxelles 27 settembre 1968 (competenza giurisdizionale



Ritorna al menu della banca dati