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| IDG891507236 | |
| 89.15.07236 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianco Rosanna
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| Procedimento per la fissazione del termine liberatorio di cui al
comma 2 dell' art. 1482 c.c.
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| Nota a ord. Trib. Monza 14 luglio 1987
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 77-83
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30630; D4415
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| All' interno dell' amplio tema della diffida ad adempiere, si
inserisce il disposto dell' art. 1482 c.c. per cui il compratore puo'
sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulti gravata
da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro
non dichiarati dal venditore e dal compratore ignorati. Di
particolare rilievo il disposto del secondo comma di tale norma per
cui lo stesso compratore puo' fare fissare dal giudice un termine
alla scadenza del quale, se la cosa non e' liberata, il contratto e'
risolto con obbligo per il venditore di risarcire il danno. Si pone
dunque il problema del rapporto tra tale procedimento di fissazione
del termine ed il procedimento di risoluzione contrattuale nonche',
piu' tecnicamente, di quale debba essere la forma dell' istanza per
la richiesta di fissazione del termine. Allineandosi a parte della
giurisprudenza piu' lontana nel tempo la sentenza in esame ritiene
che la forma della istanza debba essere quella dell' atto di
citazione e rileva la stretta connessione tra i due predetti
procedimenti. Altra parte della giurisprudenza piu' recente ritiene
invece al contrario che la forma dell' istanza debba essere quella
del ricorso e che il procedimento di fissazione del termine sia
improntato a caratteristiche di autonomia e di mera propedeuticita'
rispetto al successivo ed eventuale procedimento di risoluzione
contrattuale, e quindi che la richiesta del termine liberatorio non
presupponga alcuna indagine sugli elementi del contratto o del
preliminare di vendita neppure dal punto di vista della sua validita'
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| art. 1482 c.c.
art. 737 c.c.
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