| L' A. esamina il problema dell' ammissibilita' del sequestro
giudiziario in pendenza di procedure concorsuali. Dopo aver esaminato
criticamente la tesi negativa ed averne rilevato l' insufficienza
degli argomenti, egli sostiene che il problema stesso vada impostato
attraverso l' individuazione dei mezzi processuali di tutela
cognitiva predisposti dall' ordinamento. Se questa viene prevista
nell' ambito della procedura concorsuale, come nel caso di pretese
relative a beni mobili, bisogna ritenere l' inammissibilita' del
sequestro giudiziario, quale conseguenza dell' improponibilita' e
dell' improseguibilita' delle azioni ordinarie di cognizione, ed agli
organi concorsuali va riconosciuto il connotato dell' imparzialita',
che e' connessa alle funzioni ad essi attribuite dalla legge. Le
garanzie, di conseguenza, vanno rinvenute, nella predetta ipotesi,
nella legge fallimentare. Qualora, invece, siano proponibili o
proseguibili le azioni ordinarie di cognizione non si puo' escludere,
in mancanza di una espressa previsione, la tutela cautelare. L' A. in
conclusione, aderisce in via di principio all' annotata ordinanza del
presidente del Tribunale di Napoli, che ha ritenuto l' ammissibilita'
del sequestro giudiziario nei confronti dell' amministrazione
straordinaria in relazione a rapporti giuridici posti in essere dagli
organi della procedura, pur non condividendone appieno la motivazione
e criticandone alcuni punti.
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