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179755
IDG891507238
89.15.07238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brizzi Giovanni
Sequestro giudiziario e procedure concorsuali
Nota a decr. Trib. Napoli 1 aprile 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 1, pag. 90-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3130; D44020
L' A. esamina il problema dell' ammissibilita' del sequestro giudiziario in pendenza di procedure concorsuali. Dopo aver esaminato criticamente la tesi negativa ed averne rilevato l' insufficienza degli argomenti, egli sostiene che il problema stesso vada impostato attraverso l' individuazione dei mezzi processuali di tutela cognitiva predisposti dall' ordinamento. Se questa viene prevista nell' ambito della procedura concorsuale, come nel caso di pretese relative a beni mobili, bisogna ritenere l' inammissibilita' del sequestro giudiziario, quale conseguenza dell' improponibilita' e dell' improseguibilita' delle azioni ordinarie di cognizione, ed agli organi concorsuali va riconosciuto il connotato dell' imparzialita', che e' connessa alle funzioni ad essi attribuite dalla legge. Le garanzie, di conseguenza, vanno rinvenute, nella predetta ipotesi, nella legge fallimentare. Qualora, invece, siano proponibili o proseguibili le azioni ordinarie di cognizione non si puo' escludere, in mancanza di una espressa previsione, la tutela cautelare. L' A. in conclusione, aderisce in via di principio all' annotata ordinanza del presidente del Tribunale di Napoli, che ha ritenuto l' ammissibilita' del sequestro giudiziario nei confronti dell' amministrazione straordinaria in relazione a rapporti giuridici posti in essere dagli organi della procedura, pur non condividendone appieno la motivazione e criticandone alcuni punti.
l. 3 aprile 1979, n. 95 art. 670 c.p.c.



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