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179756
IDG891507244
89.15.07244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grillo Carlo Maria
Le leggi vigenti ci difendono dal rumore?
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 4, pag. 191-207
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D0411; D304113
Intento dichiarato dell' A. e' l' individuazione dell' attuale "disponibilita' normativa" in materia di difesa dal rumore. Premessa la distinzione tra "rumore" e "inquinamento acustico", e differenziato quest' ultimo dagli altri tipi di inquinamento, l' A. accenna, nell' introduzione, alle conseguenze fisiche e psico-biologiche dell' esposizione al rumore, nonche' al diritto alla salute (art. 32 Cost.) come diritto ad un ambiente salubre. Successivamente inizia l' analisi della normativa vigente, partendo da quella adottata dalla CEE, senza tralasciare la problematica dei rapporti tra ordinamento comunitario ed interno. Indi, passando all' esame di quest' ultimo, l' A. dedica la parte centrale del lavoro prima alle norme "civilistiche", poi a quelle "penalistiche", utilizzabili per ...difendersi dal rumore. Tra esse fanno da protagonisti rispettivamente gli art. 844 c.c. e 659 c.p., in relazione ai quali viene tracciato un panorama delle varie correnti interpretative dottrinarie e giurisprudenziali. Per quanto concerne l' art. 844 c.c. in particolare, l' A. evidenzia il contrasto, non ancora composto, tra la Corte di Cassazione ed i giudici di merito, i quali propongono una rilettura della norma alla luce dei valori costituzionali, tentando di disancorarla dalla sua originaria "ratio" e dalla collocazione codicistica. Nell' ultima parte viene affrontato il problema del rumore prodotto dal traffico in genere (stradale, ferroviario, aereo e nautico) e vengono individuati i rispettivi "rimedi" normativi. In conclusione l' A., pur riconoscendo la mancanza di una specifica legislazione contro il fenomeno rumore correlato al danno alla salute, ritiene sufficienti gli strumenti normativi attualmente disponibili (grazie anche a qualche interpretazione "evolutiva"); avverte, invece, carenze sotto il profilo della prevenzione, per fronteggiare le quali auspica una piu' decisa azione dell' autorita' amministrativa.
art. 32 Cost. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 l. 16 aprile 1987, n. 183 d.m. 28 novembre 1987, n. 588 art. 844 c.c. art. 659 c.p.



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