| Premessi alcuni cenni sulla disciplina generale dei privilegi, l' A.
evidenzia che, mentre in giurisprudenza non si rinviene un
orientamento consolidato o prevalente, la dottrina invece ritiene che
la pubblicita' cui sono soggetti i privilegi che assistono i
finanziamenti effettuati dagli istituti che esercitano il credito
industriale (d.l.c.p.s. 10 ottobre 1947, n. 1075 e successive
integrazioni) ha natura costitutiva. Si ritiene, infatti, che le
formalita' previste dall' art. 3 del citato decreto rappresentano
nella sostanza delle fasi conclusive di un procedimento, appunto l'
erezione del privilegio speciale, che altrimenti non sarebbe
perfezionato; tali formalita', quindi, cosi' come l' ipoteca
convenzionale o legale, sono necessarie per la costituzione della
garanzia. L' A. condivide la tesi sulla natura costitutiva per un
duplice ordine di motivi. Innanzitutto sul piano strettamente
giuridico perche' tale tesi si allinea con un "sistema" legislativo,
quale quello vigente, che riconoscendo l' esistenza di privilegi
speciali molto vicini nella sostanza alle ipoteche, sembra volere
apprestare una tutela "rafforzata" nei confronti di operatori
finanziari che sono chiamati ad intervenire in particolari settori
dell' economia. Poi, per una considerazione generale, che ritiene lo
strumento della "pubblicita' costitutiva" piu' idoneo a perseguire il
fine della certezza del diritto, esigenza questa maggiormente
avvertita in un mercato caratterizzato da un capitalismo sempre piu'
esteso e dinamico.
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