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179758
IDG891507246
89.15.07246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fischione Gianni
Sulla pubblicita' dei privilegi dei crediti industriali
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 4, pag. 216-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30570
Premessi alcuni cenni sulla disciplina generale dei privilegi, l' A. evidenzia che, mentre in giurisprudenza non si rinviene un orientamento consolidato o prevalente, la dottrina invece ritiene che la pubblicita' cui sono soggetti i privilegi che assistono i finanziamenti effettuati dagli istituti che esercitano il credito industriale (d.l.c.p.s. 10 ottobre 1947, n. 1075 e successive integrazioni) ha natura costitutiva. Si ritiene, infatti, che le formalita' previste dall' art. 3 del citato decreto rappresentano nella sostanza delle fasi conclusive di un procedimento, appunto l' erezione del privilegio speciale, che altrimenti non sarebbe perfezionato; tali formalita', quindi, cosi' come l' ipoteca convenzionale o legale, sono necessarie per la costituzione della garanzia. L' A. condivide la tesi sulla natura costitutiva per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto sul piano strettamente giuridico perche' tale tesi si allinea con un "sistema" legislativo, quale quello vigente, che riconoscendo l' esistenza di privilegi speciali molto vicini nella sostanza alle ipoteche, sembra volere apprestare una tutela "rafforzata" nei confronti di operatori finanziari che sono chiamati ad intervenire in particolari settori dell' economia. Poi, per una considerazione generale, che ritiene lo strumento della "pubblicita' costitutiva" piu' idoneo a perseguire il fine della certezza del diritto, esigenza questa maggiormente avvertita in un mercato caratterizzato da un capitalismo sempre piu' esteso e dinamico.
art. 3 d.l.c.p.s. 1 ottobre 1947, n. 1075 art. 2745 c.c.



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