| Nota adesiva a Trib. min. Bologna 4 febbraio 1988, che ha affermato
che le generalita' del minore straniero indicate nel decreto con cui
e' dichiarata l' efficacia in Italia del provvedimento straniero
quale affidamento preadottivo mirano all' identificazione fisica del
minore e non impediscono che lo stesso minore venga diversamente
indicato nel decreto di adozione, nel quale il minore deve essere
indicato col suo prenome originario (che conserva) e col cognome del
solo padre adottivo. L' A. condivide pienamente tale conclusione,
contrastando la tesi secondo la quale l' atto di nascita redatto all'
estero potrebbe essere direttamente trascritto nei registri dello
stato civile italiano senza necessita' di alcuna delibazione, in
quanto, se fosse consentita una tale trascrizione diretta, verrebbe
consumata un' alterazione di stato con l' attribuzione della
filiazione al minore senza alcun vaglio di legittimita' e come mero
fatto biologico e verrebbero aggirate le norme sull' adozione
internazionale, che escludono l' efficacia automatica in Italia delle
adozioni straniere perche' contraria all' ordine pubblico. Inoltre il
provvedimento straniero che contiene le statuizioni sul prenome e
cognome del minore adottato all' estero non ha alcuna efficacia in
Italia prima della sua delibazione e dopo la delibazione ha solo gli
effetti che la nostra legge gli attribuisce. Il "provvedimento"
straniero, infatti, vale come provvedimento all' estero ma non in
Italia perche' la c.d. "delibazione" non e' una vera delibazione, ma
e' un procedimento manipolativo, che assume il provvedimento
straniero come mero presupposto di fatto del provvedimento italiano e
lo trasforma attribuendogli gli effetti previsti dalla nostra legge,
sicche' gli effetti dell' adozione non derivano dal provvedimento
straniero riconosciuto in Italia, ma dal decreto italiano di
adozione, che, solo, ha effetto costitutivo dell' adozione, ha
rilevanza esterna ed e' trascrivibile nei registri dello stato
civile. Pertanto, il fatto che nel decreto di affido preadottivo il
minore sia stato indicato con le generalita' attribuitegli dall'
autorita' straniera serve solo a facilitarne l' ingresso in Italia,
ma non impedisce che lo stesso minore venga individuato con diverse
generalita' nel decreto di adozione, anche perche' il decreto di
affidamento preadottivo (a differenza del decreto di adozione) non ha
rilevanza esterna, essendo un atto intermedio interno e preparatorio
della decisione finale (decreto di adozione), che solo ha rilevanza
esterna.
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