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179766
IDG891507254
89.15.07254 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Efficacia in Italia delle statuizioni straniere e sul prenome e cognome del minore adottato all' estero
Nota a decr. Trib. Bologna 4 febbraio 1988
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 274-279
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30141; D88215
Nota adesiva a Trib. min. Bologna 4 febbraio 1988, che ha affermato che le generalita' del minore straniero indicate nel decreto con cui e' dichiarata l' efficacia in Italia del provvedimento straniero quale affidamento preadottivo mirano all' identificazione fisica del minore e non impediscono che lo stesso minore venga diversamente indicato nel decreto di adozione, nel quale il minore deve essere indicato col suo prenome originario (che conserva) e col cognome del solo padre adottivo. L' A. condivide pienamente tale conclusione, contrastando la tesi secondo la quale l' atto di nascita redatto all' estero potrebbe essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile italiano senza necessita' di alcuna delibazione, in quanto, se fosse consentita una tale trascrizione diretta, verrebbe consumata un' alterazione di stato con l' attribuzione della filiazione al minore senza alcun vaglio di legittimita' e come mero fatto biologico e verrebbero aggirate le norme sull' adozione internazionale, che escludono l' efficacia automatica in Italia delle adozioni straniere perche' contraria all' ordine pubblico. Inoltre il provvedimento straniero che contiene le statuizioni sul prenome e cognome del minore adottato all' estero non ha alcuna efficacia in Italia prima della sua delibazione e dopo la delibazione ha solo gli effetti che la nostra legge gli attribuisce. Il "provvedimento" straniero, infatti, vale come provvedimento all' estero ma non in Italia perche' la c.d. "delibazione" non e' una vera delibazione, ma e' un procedimento manipolativo, che assume il provvedimento straniero come mero presupposto di fatto del provvedimento italiano e lo trasforma attribuendogli gli effetti previsti dalla nostra legge, sicche' gli effetti dell' adozione non derivano dal provvedimento straniero riconosciuto in Italia, ma dal decreto italiano di adozione, che, solo, ha effetto costitutivo dell' adozione, ha rilevanza esterna ed e' trascrivibile nei registri dello stato civile. Pertanto, il fatto che nel decreto di affido preadottivo il minore sia stato indicato con le generalita' attribuitegli dall' autorita' straniera serve solo a facilitarne l' ingresso in Italia, ma non impedisce che lo stesso minore venga individuato con diverse generalita' nel decreto di adozione, anche perche' il decreto di affidamento preadottivo (a differenza del decreto di adozione) non ha rilevanza esterna, essendo un atto intermedio interno e preparatorio della decisione finale (decreto di adozione), che solo ha rilevanza esterna.
art. 25 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 27 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 32 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 33 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 39 l. 4 maggio 1983, n. 184



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