Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


179767
IDG891507255
89.15.07255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vona Giuseppe
Esecutivita' della sentenza di condanna per danni a favore della parte civile nella R.C.A.
Nota a Trib. Padova 31 dicembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 280-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43011; D6227; D31650
Il problema affrontato nella nota e' quello della legittimita' e validita' di una esecuzione fondata su un provvedimento giudiziale esecutivo ex lege, il quale, pero', non contiene l' espressa menzione della forza esecutiva attribuita dalla legge. La tematica cosi' delineata presuppone e ricomprende la soluzione di varie questioni. In primo luogo, occorre stabilire se il giudice che pronuncia una sentenza esecutiva ope legis abbia l' obbligo di dichiarare che il provvedimento e' esecutivo (ex lege). Infatti, l' eventuale soluzione positiva di detto quesito ha come conseguenza che il Cancelliere non puo' spedire in forma esecutiva copia della sentenza: da cio' discenderebbe la illegittimita' di un processo esecutivo fondato su tale pronuncia. La soluzione negativa pone, invece, l' ulteriore domanda se la sentenza su cui si fonda l' esecuzione opposta rientri nella fattispecie astratta descritta dall' art. 5 bis l. 39/1977. In caso positivo si pone il problema se siffatto controllo spetta al Cancelliere che deve apporre la formula esecutiva: solo in ipotesi di risposta affermativa potra' ritenersi validamente promossa una esecuzione che si poggia sulla spedizione in forma esecutiva di una sentenza esecutiva ex lege, ma priva della relativa attestazione. L' A., condividendo la decisione del Tribunale di Padova, ritiene che l' esecuzione promossa in virtu' di sentenza penale di condanna per danni a favore della parte civile nella r.c.a. e' valida, a prescindere dalla statuizione sulla esecutivita' che nulla aggiunge ad un' efficacia che la sentenza gia' possiede per espresso dettato di legge.
l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 5 bis l. 26 febbraio 1977, n. 39 art. 475 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati