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| IDG891507255 | |
| 89.15.07255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vona Giuseppe
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| Esecutivita' della sentenza di condanna per danni a favore della
parte civile nella R.C.A.
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| Nota a Trib. Padova 31 dicembre 1987
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 280-286
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D43011; D6227; D31650
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| Il problema affrontato nella nota e' quello della legittimita' e
validita' di una esecuzione fondata su un provvedimento giudiziale
esecutivo ex lege, il quale, pero', non contiene l' espressa menzione
della forza esecutiva attribuita dalla legge. La tematica cosi'
delineata presuppone e ricomprende la soluzione di varie questioni.
In primo luogo, occorre stabilire se il giudice che pronuncia una
sentenza esecutiva ope legis abbia l' obbligo di dichiarare che il
provvedimento e' esecutivo (ex lege). Infatti, l' eventuale soluzione
positiva di detto quesito ha come conseguenza che il Cancelliere non
puo' spedire in forma esecutiva copia della sentenza: da cio'
discenderebbe la illegittimita' di un processo esecutivo fondato su
tale pronuncia. La soluzione negativa pone, invece, l' ulteriore
domanda se la sentenza su cui si fonda l' esecuzione opposta rientri
nella fattispecie astratta descritta dall' art. 5 bis l. 39/1977. In
caso positivo si pone il problema se siffatto controllo spetta al
Cancelliere che deve apporre la formula esecutiva: solo in ipotesi di
risposta affermativa potra' ritenersi validamente promossa una
esecuzione che si poggia sulla spedizione in forma esecutiva di una
sentenza esecutiva ex lege, ma priva della relativa attestazione. L'
A., condividendo la decisione del Tribunale di Padova, ritiene che l'
esecuzione promossa in virtu' di sentenza penale di condanna per
danni a favore della parte civile nella r.c.a. e' valida, a
prescindere dalla statuizione sulla esecutivita' che nulla aggiunge
ad un' efficacia che la sentenza gia' possiede per espresso dettato
di legge.
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| l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 5 bis l. 26 febbraio 1977, n. 39
art. 475 c.p.c.
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