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Documento


179772
IDG891507260
89.15.07260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Marinis Stefano
Limiti all' accertamento presuntivo della "scientia decoctionis" e natura imprenditoriale del creditore fallito
Nota a Trib. Roma 7 aprile 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 324-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330
Viene affrontata la questione concernente la revocabilita' dei pagamenti liquidi ed esigibili, effettuati nell' anno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, nei confronti di chi ha ricevuto la prestazione conoscendo lo stato di insolvenza in cui versava il debitore. Il problema riguarda la c.d. "scientia decoctionis" e dei limiti entro i quali questa possa considerarsi dimostrata da parte del curatore fallimentare, cui spetta l' onere di darne prova, ai fini della revoca della prestazione.
art. 67 comma 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267



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