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179776
IDG891507273
89.15.07273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bendia Daniele
Sull' idoneita' del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 2, pt. 4, pag. 483-502
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D408; D4400; D44001
L' A. avvalendosi principalmente dell' ausilio degli studi di Garbagnati e del Lanfranchi, si ripromette di confutare la teorica redentiniana della preclusione-presunzione "pro judicato", tendente esplicitamente a differenziare la "stabilita'" del decreto non opposto dalla immutabilita' dell' accertamento, di cui fa parola l' art. 2909 c.c. Ed a tal fine non disdegna un primo approccio di mera esegesi della normativa vigente, che non appare ostativa ad una "lettura" in chiave cognitoria-decisoria del processo ingiuntivo. Infatti sia l' art. 633 e seguenti in materia di prova del credito del ricorrente, sia in particolar modo l' art. 640 c.p.c. lasciano sottintendere, per l' A., il doveroso esercizio da parte del giudice del suo libero apprezzamento in merito ai documenti prodotti in giudizio. Si' che l' emissione del decreto ingiuntivo appare come giudizio sulla fondatezza della pretesa del ricorrente, non diversamente che per un' ordinaria sentenza di condanna. E sempre secondo l' A. non sembra di rilievo decisivo, al fine della ricognizione dell' autorita' del decreto non opposto, il fatto che esso (decreto) sia pronunciato "inaudita altera parte". Cosi' come non sembra conducente ogni ipotetica "quantificazione" dell' accertamento espresso dal decreto. Quel che rileva e', unitamente alla predetta natura cognitoria-decisoria del processo in esame, la previsione normativa del diritto di opposizione, con la conseguente applicazione delle norme vigenti in un ordinario giudizio di primo grado. Essa (previsione) e', per l' A., "misura" idonea ad integrare le garanzie ordinate alla produzione del giudicato, si' da non poter revocare in dubbio l' autorita' di cosa giudicata espressa dal decreto ingiuntivo in difetto di opposizione.
art. 2909 c.c. art. 633 c.p.c. art. 640 c.p.c.



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