| L' A. illustra le innovazioni apportate dal nuovo codice di procedura
penale (approvato con d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447) alla
disciplina dell' arresto e del fermo, nonche' al concetto di
flagranza. Si sofferma, quindi, sulle nuove disposizioni relative
all' arresto dei minori, sottolineando che la legge appena emanata
(d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448) vieta l' intervento che limita la
liberta' personale del minorenne quando lo stesso si sia reso
responsabile di quei delitti per i quali e' prevista la reclusione
fino a 5 anni come furto, truffa e danneggiamento; consente il solo
accompagnamento a casa del minore colto in flagranza in un delitto
grave come rapina, estorsione e scippo; prevede, infine, l' arresto
facoltativo soltanto in particolarissime circostanze, cioe' quando il
minore viene sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre compie delitti
ancora piu' gravi, come rapina a mano armata, omicidio, sequestro di
persona, inibendo comunque la sua custodia negli uffici di polizia,
camere di sicurezza o istituti di osservazione. L' A. manifesta
percio', chiaramente la sua preoccupazione che con siffatta
disciplina, molti minori (magari quasi diciottenni e con numerosi
precedenti e condanne a carico) possano determinarsi a delinquere
nella consapevolezza dei ridotti poteri d' intervento nei loro
confronti, da parte delle Forze dell' ordine. In conclusione, esprime
l' auspicio che in sede di valutazione dell' esperienza acquisita
(nei primi tre anni di applicazione del nuovo codice, infatti,
potranno essere apportati correttivi e modifiche dalle competenti
commissioni), si tenga conto dell' opportunita' che l' esclusione
della custodia carceraria sia limitata ai minori c.d. incensurati.
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