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179855
IDG890607352
89.06.07352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerri Augusto
Spunti per una riforma della normativa sulla ricongiunzione dei servizi ai fini previdenziali
Riv. it. dir. lav., an. 8 (1989), fasc. 2, pt. 1, pag. 196-200
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D703; D70336
L' attuale legge di disciplina generale della ricongiunzione dei servizi a fini pensionistici (l. 7 febbraio 1979, n. 29) offre una soluzione insoddisfacente del problema. Cio' almeno sotto tre profili: 1) non concerne tutte le ipotesi di lavoro autonomo; 2) pone condizioni in alcuni casi onerose alla ricongiunzione; 3) fornisce un criterio di calcolo dell' onere a carico del pensionato consono ad un regime fondato sulla capitalizzazione e non ad un regime fondato sulla ripartizione. Resta incomprensibile come e perche', anziche' proporzionare il trattamento alle contribuzioni, debba esser versata in alcuni casi una cospicua somma da parte del lavoratore. Si auspica, allora, un sistema che, riprendendo le idee fondamentali del "pro-quota", proporzioni la pensione complessiva alle contribuzioni, attraverso una media fra trattamenti che spetterebbero ove la ricongiunzione si fosse effettuata presso ciascuna della Casse cui il lavoratore ha contribuito.
l. 7 febbraio 1979, n. 29
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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