| (Sommario: L' espressione "privilegio", di cui agli artt. 54 e 55
legge fallim., intesa come privilegio speciale e generale; estensione
agli interessi, nei limiti dell' art. 2749 cod. civ., del privilegio
accordato al credito. Nessuna decorrenza, neppure in sede
chirografaria, degli interessi relativi alla differenza tra misura
legale e misura convenzionale per i periodi pr evisti dagli art..
2749, 2788 e 2855 cod. civ. ne' degli interessi per il periodo
successivo alla vendita. Sentenza della Cassazione, 14 gennaio 1974,
n. 97: prima pronuncia in favore dell' interpretazione dell'
espressione "privilegio" come privilegio speciale e generale.
Successive conferme. Giurisprudenza della Cassazione oscillante in
ordine al problema dell' estensione del diritto di prelazione agli
interessi: sentenze favorevoli all' estensione sino al 1977; sentenze
posteriori contrarie all' estensione. Sentenza 5 dicembre 1978, n.
5748, nuovamente favorevole all' estensione della prelazione.
Successivo consolidamento della giurisprudenza di legittimita' per la
non estensione: critica a tale orientamento. Giurisprudenza di merito
favorevole invece alla estensione. Questione di illegittimita'
costituzionale degli artt. 54 e 55 legge fallim., sollevata dal
Pretore di Firenze con ordinanze 12 settembre e 28 ottobre 1983.
Pronuncia della Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 300, di
illegittimita' degli artt. 169, 54 e 55 legge fallim. nella parte in
cui, in tema di concordato preventivo, non estendono la prelazione
agli interessi dei crediti privilegiati di lavoro. L' espressione
"anno in corso" di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 cod. civ. intesa
con riferimento alla data d' inizio del debito di interessi e non
gia' all' anno solare. Cessazione del corso degli interessi sui
crediti assistiti da privilegio generale e con la data di vendita
dell' ultimo dei beni e non gia' in relazione alla progressiva
liquidazione dell' attivo fallimentare)
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