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180015
IDG891507239
89.15.07239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrante Umberto
La revoca della misura alternativa degli arresti domiciliari dal vecchio al nuovo testo dell' art. 254 bis c.p.p.
Nota a Trib. Cosenza 11 maggio 1988
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 2, pag. 107-111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D611; D61124
L' A., nell' esaminare una ordinanza emessa sotto il regime dell' abrogato art. 254 bis c.p.p., rileva che nel nuovo testo (art. 15 l. 5 agosto 1988, n. 330) la regolamentazione della revoca degli arresti domiciliari appare piu' lineare; la revoca della misura, infatti, si ha soltanto per il sopravvenire di nuove circostanze che impongono una diversa valutazione delle ragioni che l' hanno consentita o per la violazione delle prescrizioni. In ordine al sopravvenire di nuove circostanze, l' A. sostiene, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, che la circostanza nuova che puo' imporre una diversa valutazione delle ragioni che avevano consentito la concessione della misura puo' essere qualunque fatto sopravvenuto che influisce su uno dei tre parametri indicati dall' art. 253 c.p.p. anche se il mandato di cattura, sostituito dalla misura alternativa, era stato emesso con riferimento ad uno solo dei suddetti parametri. In ordine alla violazione delle prescrizioni, come causa di revoca della misura, l' A. sottolinea l' automatismo collegato alla dizione "e' revocata"; osserva che si puo' superare tale automatismo e recuperare un margine di discrezionalita' per il giudice considerando che non ogni trasgressione e' necessariamente una violazione, violazione che si ha, a suo avviso, quando la trasgressione fa apparire la misura non piu' adeguata a salvaguardare le esigenze indicate nell' art. 253 c.p.p.
art. 15 l. 5 agosto 1988, n. 330 art. 253 c.p.p.



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