| 180015 | |
| IDG891507239 | |
| 89.15.07239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrante Umberto
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| La revoca della misura alternativa degli arresti domiciliari dal
vecchio al nuovo testo dell' art. 254 bis c.p.p.
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| Nota a Trib. Cosenza 11 maggio 1988
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 1, pt. 2, pag. 107-111
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D611; D61124
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| L' A., nell' esaminare una ordinanza emessa sotto il regime dell'
abrogato art. 254 bis c.p.p., rileva che nel nuovo testo (art. 15 l.
5 agosto 1988, n. 330) la regolamentazione della revoca degli arresti
domiciliari appare piu' lineare; la revoca della misura, infatti, si
ha soltanto per il sopravvenire di nuove circostanze che impongono
una diversa valutazione delle ragioni che l' hanno consentita o per
la violazione delle prescrizioni. In ordine al sopravvenire di nuove
circostanze, l' A. sostiene, in contrasto con quanto affermato dalla
Corte di Cassazione, che la circostanza nuova che puo' imporre una
diversa valutazione delle ragioni che avevano consentito la
concessione della misura puo' essere qualunque fatto sopravvenuto che
influisce su uno dei tre parametri indicati dall' art. 253 c.p.p.
anche se il mandato di cattura, sostituito dalla misura alternativa,
era stato emesso con riferimento ad uno solo dei suddetti parametri.
In ordine alla violazione delle prescrizioni, come causa di revoca
della misura, l' A. sottolinea l' automatismo collegato alla dizione
"e' revocata"; osserva che si puo' superare tale automatismo e
recuperare un margine di discrezionalita' per il giudice considerando
che non ogni trasgressione e' necessariamente una violazione,
violazione che si ha, a suo avviso, quando la trasgressione fa
apparire la misura non piu' adeguata a salvaguardare le esigenze
indicate nell' art. 253 c.p.p.
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| art. 15 l. 5 agosto 1988, n. 330
art. 253 c.p.p.
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