| Prendendo spunto dalla interessante sentenza 23 settembre 1987 del
Pretore di Amelia, che avanza un nuovo concetto di "ambiente", l' A.,
attraverso un rigoroso e puntuale esame della dottrina vigente,
individua, con la sua consueta chiarezza, le violazioni della
autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge sulle bellezze
naturali del 29 giugno 1939, n. 1497, e da quella piu' recente sulla
tutela delle zone di particolare interesse ambientale dell' 8 agosto
1985, n. 431. Confermato che il paesaggio, secondo quest' ultima
legge, non e' piu', o meglio non e' piu' soltanto, un quadro
estetico, bensi' una realta' vivente e cioe' un bene di interesse
ambientale, coessenziale alla vita dell' uomo, l' A. afferma, con
chiara e precisa intuizione giuridica, che agli interventi edilizi
soggetti a concessione edilizia ed eseguiti senza o in difformita'
totale da essa, su immobili protetti o ex lege n. 1497 del 1939 o ex
lege n. 431 del 1985, si applica: a) la lett. b dell' art. 20 della
l. 28 febbraio 1985, n. 47, esclusa l' estensione di cui al suo art.
8, ove ne sia stata rispettata la autorizzazione paesaggistica e, in
caso di sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle
opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita (art. 7);
b) la lett. c del detto art. 20 della l. n. 47 del 1985, con l'
estensione di cui all' art. 8, ove non esista o non sia stata
rispettata la autorizzazione paesaggistica e, in caso di sentenza di
condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere abusive ove
non sia stata altrimenti eseguita (art. 7); c) la lett. c dello
stesso art. 20 della detta l. 47 del 1985, con l' estensione di cui
all' art. 8, ove non esista o non sia stata rispettata l'
autorizzazione paesaggistica, e cioe' per due volte e precisamente
una per la legge urbanistica e una per la l. n. 431 del 1985 e, in
caso di condanna, il giudice ordina la rimessione in pristino stato
dei luoghi a spese del condannato (art. 1 sexies di quest' ultima
legge). La lett. c dell' art. 20 della piu' volte citata l. n. 47 del
1985 si applica anche in caso di interventi edilizi soggetti a
concessione edilizia ed eseguiti in base ed in conformita' alla
stessa, ma in difformita' o in assenza della autorizzazione
paesaggistica e, in caso di condanna, il giudice ordina la rimessione
in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato (art. 1
sexies della l. n. 431 del 1985). E' chiaro che il potere-dovere del
giudice di ordinare, in sede di sentenza di condanna, la demolizione
delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita
ricorre nei casi di violazione urbanistica della lett. b) e non anche
della lett. c) dell' art. 20 (art. 7 della stessa legge) e la
rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del
condannato ricorre solamente nei casi di violazione paesaggistica e
non urbanistica, anche se le pene sono quelle della lett. c) del
detto art. 20 (art. 1 sexiese dalla l. n. 431 del 1985).
| |