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180024
IDG891507267
89.15.07267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccini Riccardo
La violazione dell' autorizzazione paesaggistica nella l. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, e nella l. 8 agosto 1985, n. 431, sulla tutela delle zone di particolare interesse
Nota a Pret. Amelia 23 settembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 2, pt. 2, pag. 401-415
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5212; D545; D18250; D18256; D18227
Prendendo spunto dalla interessante sentenza 23 settembre 1987 del Pretore di Amelia, che avanza un nuovo concetto di "ambiente", l' A., attraverso un rigoroso e puntuale esame della dottrina vigente, individua, con la sua consueta chiarezza, le violazioni della autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge sulle bellezze naturali del 29 giugno 1939, n. 1497, e da quella piu' recente sulla tutela delle zone di particolare interesse ambientale dell' 8 agosto 1985, n. 431. Confermato che il paesaggio, secondo quest' ultima legge, non e' piu', o meglio non e' piu' soltanto, un quadro estetico, bensi' una realta' vivente e cioe' un bene di interesse ambientale, coessenziale alla vita dell' uomo, l' A. afferma, con chiara e precisa intuizione giuridica, che agli interventi edilizi soggetti a concessione edilizia ed eseguiti senza o in difformita' totale da essa, su immobili protetti o ex lege n. 1497 del 1939 o ex lege n. 431 del 1985, si applica: a) la lett. b dell' art. 20 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, esclusa l' estensione di cui al suo art. 8, ove ne sia stata rispettata la autorizzazione paesaggistica e, in caso di sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita (art. 7); b) la lett. c del detto art. 20 della l. n. 47 del 1985, con l' estensione di cui all' art. 8, ove non esista o non sia stata rispettata la autorizzazione paesaggistica e, in caso di sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere abusive ove non sia stata altrimenti eseguita (art. 7); c) la lett. c dello stesso art. 20 della detta l. 47 del 1985, con l' estensione di cui all' art. 8, ove non esista o non sia stata rispettata l' autorizzazione paesaggistica, e cioe' per due volte e precisamente una per la legge urbanistica e una per la l. n. 431 del 1985 e, in caso di condanna, il giudice ordina la rimessione in pristino stato dei luoghi a spese del condannato (art. 1 sexies di quest' ultima legge). La lett. c dell' art. 20 della piu' volte citata l. n. 47 del 1985 si applica anche in caso di interventi edilizi soggetti a concessione edilizia ed eseguiti in base ed in conformita' alla stessa, ma in difformita' o in assenza della autorizzazione paesaggistica e, in caso di condanna, il giudice ordina la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato (art. 1 sexies della l. n. 431 del 1985). E' chiaro che il potere-dovere del giudice di ordinare, in sede di sentenza di condanna, la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita ricorre nei casi di violazione urbanistica della lett. b) e non anche della lett. c) dell' art. 20 (art. 7 della stessa legge) e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato ricorre solamente nei casi di violazione paesaggistica e non urbanistica, anche se le pene sono quelle della lett. c) del detto art. 20 (art. 1 sexiese dalla l. n. 431 del 1985).
l. 29 giugno 1939, n. 1497 l. 17 agosto 1942, n. 1150 l. 6 agosto 1967, n. 765 l. 28 gennaio 1977, n. 10 l. 8 agosto 1985, n. 431 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 734 c.p.



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