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| IDG890907610 | |
| 89.09.07610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonelli Aurelio
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| Il medico a rapporto convenzionale con particolare riferimento allo
specialista ambulatoriale
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| Riv. it. med. leg., an. 10 (1988), fasc. 4, pt. 1, pag. 1075-1087
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18820; D969102
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| Viene sottolineata l' importanza e la preminenza del medico
specialista ambulatoriale, il quale opera nel e per il Servizio
sanitario nazionale, come sancito dall' art. 48 della l. 833/78 e
dagli Accordi collettivi nazionali, di cui l' ultimo, al d.p.r. 291
dell' 8 giugno 1987. L' A. analizza la natura giuridica del rapporto
che lega lo specialista ambulatoriale alle USL, rapporto che puo'
essere inteso come di tipo dipendente o come libero professionale, ed
attualmente definito di "parasubordinazione"; sono inoltre menzionati
i compiti, le funzioni ed i doveri connessi alla sua attivita', con
particolare riferimento ad eventuali implicazioni di responsabilita'.
In proposito, oltre alla responsabilita' disciplinare sancita e
codificata negli Accordi collettivi nazionali, l' A. rileva e
sottolinea, sia in campo penale, ma in specie in campo civile, la
particolare figura dello specialista ambulatoriale, con rapporto
anomalo, di "parasubordinazione" nei confronti delle USL, in
contrapposizione con il medico dipendente, e nemmeno in analogia con
gli altri medici convenzionati. Per lo specialista ambulatoriale una
simile situazione comporta di dover rispondere nei confronti di terzi
in base al principio della colpa ordinaria, anche lieve, poiche' per
questo "tipo" di medico viene a gravare solo la prescrizione dell'
art. 2043 c.c. e non quella dell' art. 2236 c.c.
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| art. 48 l. 23 dicembre 1978, n. 833
d.p.r. 8 giugno 1987, n. 289
d.p.r. 8 giugno 1987, n. 290
d.p.r. 8 giugno 1987, n. 291
art. 2230 c.c.
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