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180070
IDG890907610
89.09.07610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonelli Aurelio
Il medico a rapporto convenzionale con particolare riferimento allo specialista ambulatoriale
Riv. it. med. leg., an. 10 (1988), fasc. 4, pt. 1, pag. 1075-1087
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18820; D969102
Viene sottolineata l' importanza e la preminenza del medico specialista ambulatoriale, il quale opera nel e per il Servizio sanitario nazionale, come sancito dall' art. 48 della l. 833/78 e dagli Accordi collettivi nazionali, di cui l' ultimo, al d.p.r. 291 dell' 8 giugno 1987. L' A. analizza la natura giuridica del rapporto che lega lo specialista ambulatoriale alle USL, rapporto che puo' essere inteso come di tipo dipendente o come libero professionale, ed attualmente definito di "parasubordinazione"; sono inoltre menzionati i compiti, le funzioni ed i doveri connessi alla sua attivita', con particolare riferimento ad eventuali implicazioni di responsabilita'. In proposito, oltre alla responsabilita' disciplinare sancita e codificata negli Accordi collettivi nazionali, l' A. rileva e sottolinea, sia in campo penale, ma in specie in campo civile, la particolare figura dello specialista ambulatoriale, con rapporto anomalo, di "parasubordinazione" nei confronti delle USL, in contrapposizione con il medico dipendente, e nemmeno in analogia con gli altri medici convenzionati. Per lo specialista ambulatoriale una simile situazione comporta di dover rispondere nei confronti di terzi in base al principio della colpa ordinaria, anche lieve, poiche' per questo "tipo" di medico viene a gravare solo la prescrizione dell' art. 2043 c.c. e non quella dell' art. 2236 c.c.
art. 48 l. 23 dicembre 1978, n. 833 d.p.r. 8 giugno 1987, n. 289 d.p.r. 8 giugno 1987, n. 290 d.p.r. 8 giugno 1987, n. 291 art. 2230 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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