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Documento


18008
IDG801300807
80.13.00807 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tettamanti giancarlo
documenti. scuola: diritto nella liberta'
Avvenire, an. 13 (1980), fasc. 74 (3 aprile), pag. 11
(testo con illustrazioni)
d1841
in attuazione alle funzioni loro delegate in materia di assistenza scolastica le regioni a statuto ordinario hanno emanato norme in materia di pubblica istruzione concernenti le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare l' assolvimento dell' obbligo scolastico nonche', per studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. l' a. rileva a riguardo che le provvidenze destinate a beneficio di tutti gli studenti, tanto delle scuole statali, quanto delle scuole autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo stato, sono il piu' delle volte escluse per quelle scuole non statali o comunque non gestite dall' ente pubblico. egli lamenta quindi con la limitazione della liberta' scolastica, la sottoposizione ad alcune condizioni cui deve sottostare la scuola privata per godere le parita' di trattamento economico.
d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 617 art. 2 cost. art. 3 cost. art. 30 cost. art. 33 cost. art. 34 cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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