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180081
IDG891507270
89.15.07270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerqua Luigi Domenico
L' obbligatorieta' della denuncia all' u.t.i.f. dei depositi di oli minerali destinati ad uso agricolo
Nota a App. Milano 18 marzo 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 2, pt. 3, pag. 461-463
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2314; D23148
L' A., a commento della sentenza della Corte d' Appello di Milano ed in contrasto con la soluzione da questa adottata, in adesione all' indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione, indica le ragioni in base alle quali anche per i depositi di oli minerali per uso agricolo, di capacita' superiore a 10 metri cubi, sussiste l' obbligo della previa denuncia all' UTIF, la cui inosservanza e' sanzionata penalmente dall' art. 13 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nell l. 2 luglio 1957, n. 474. Nessuna deroga, infatti, alla disciplina penalistica preesistente hanno apportato la l. 31 dicembre 1962, n. 1852, il d.m. 6 agosto 1963 (che ha natura di atto amministrativo integrante la normativa in vigore) e la l. 23 gennaio 1979, n. 9.
art. 1 d.l. 5 maggio 1957, n. 271 art. 1 l. 2 luglio 1957, n. 474 art. 13 l. 2 luglio 1957, n. 474 l. 31 dicembre 1962, n. 1852 l. 23 gennaio 1970, n. 9



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