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180310
IDG891507813
89.15.07813 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pinto Maria Cristina
Procedibilita' su impulso di parte nella delibazione di sentenze ecclesiastiche
Nota a Cass. sez. un. civ. 22 ottobre 1987, n. 1212
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 2, pt. 1A, pag. 339-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D445; D4452; D9464
La sentenza in commento conferma quanto disposto dall' art. 8 n. 2 dell' Accordo modificativo del Concordato lateranense del 1929. La dichiarazione di efficacia delle sentenze di nullita' del matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici deve aver luogo "su domanda delle parti o di una di esse". Viene anche esaminata la questione se la domanda debba rivestire solo ed esclusivamente la forma della citazione, ovvero anche quella del ricorso.
art. 8 n. Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 art. 737 c.p.c. art. 796 c.p.c. art. 797 c.p.c.



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