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180316
IDG891507819
89.15.07819 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tarnassi Paolo
Stato di insolvenza e temporanea difficolta' di adempiere
Nota a Trib. Genova 13 maggio 1987
Giur. it., an. 141 (1989), fasc. 2, pt. 1B, pag. 173-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31370; D313330
Partendo dal presupposto della identita' concettuale tra la "temporanea difficolta' di adempiere" richiesta per il beneficio dell' amministrazione controllata e lo "stato d' insolvenza" richiesto per il concordato preventivo ed il fallimento, in caso di fallimento in corso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, i termini per le azioni revocatorie decorrono dalla data del provvedimento di ammissione a detto concordato o a detta amministrazione controllata. A tale orientamento si sono manifestate la maggiori resistenze, come nella sentenza in esame, nell' ipotesi di dichiarazione di fallimento successivo alla data di ammissione all' amministrazione controllata. Per cui i termini per la proposizione dell' azione revocatoria previsti dall' art. 67 l. fall. decorrono dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, e non da quella del decreto di ammissione all' amministrazione controllata.
art. 5 l. fall. art. 67 l. fall. art. 187 l. fall. art. 188 l. fall.



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