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| IDG890607835 | |
| 89.06.07835 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Corso Piermaria
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| Il "segreto professionale" tra vecchio e nuovo codice di procedura
penale
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| Relazione al convegno organizzato dal Sindacato dei dottori
commercialisti delle Marche e dalla Libera associazione dei dottori
commercialisti sul tema: "Dottore commercialista: segreto
professionale e principi di comportamento del collegio sindacale",
Civitanova Marche, 2 dicembre 1988
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| Riv. dott. comm., an. 40 (1989), fasc. 2, pag. 185-203
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9693; D9610; D61462
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| Il segreto professionale dei commercialisti, opponibile anche all'
autorita' giudiziaria penale, e' appena stato introdotto e gia' deve
fare i conti con la profonda innovazione del sistema processuale a
seguito dell' approvazione del nuovo codice di procedura penale
destinato ad entrare in vigore (salvo proroghe) nell' ottobre del
1989. Il nuovo testo normativo conferma, come e' logico, la scelta a
favore della completezza e riservatezza dei rapporti tra
commercialisti e assistiti, a dimostrazione che sono state
definitivamente superate tutte le riserve in merito all' inserimento
del commercialista tra le categorie di professionisti che gia' nel
sistema attuale (art. 351 c.p.p.) si vedono riconoscere il diritto di
astenersi dal testimoniare su quanto appreso o confidato per ragione
della loro professione. Il segreto concerne la notizia e non la fonte
e si aggiunge al generico dovere di riservatezza gia' imposto dalla
legge professionale e sanzionato dall' art. 622 c.p. E' da ritenere
che detto riconoscimento del segreto -che non e' un privilegio delle
categorie destinatarie ma una forma di tutela del diritto di difesa-
oltre a rimuovere distorsioni ormai da decenni denunciate, possa
svolgere un ruolo positivo nel settore societario e tributario, da
tempo oggetto di crescente attenzione da parte del legislatore
penale, senza con cio' tradursi in garanzia di impunita' per gli
autori degli illeciti.
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| l. 5 dicembre 1987, n. 507
art. 342 c.p.p.
art. 351 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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