Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


180333
IDG890607836
89.06.07836 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zanati Silvia
Genesi e profili costituzionali dell' obbligo del segreto professionale per i dottori commercialisti: dall' art. 5 d.p.r. 1067 del 27 novembre 1953 alla legge 5 dicembre 1987, n. 507
Relazione alla giornate di studio degli Ordini dei dottori commercialisti del Triveneto, Verona, 24 settembre 1988
Riv. dott. comm., an. 40 (1989), fasc. 2, pag. 205-211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9693; D9610; D61462
L' obbligo del segreto professionale per i dottori commercialisti, previsto dall' art. 5 dell' ordinamento professionale (d.p.r. 1067 del 1953) e' rivolto alla tutela del rapporto professionale, "in primis" all' affidamento che ne e' alla base. La violazione di tale obbligo da parte del dottore commercialista comporta quindi il sorgere di una responsabilita' contrattuale di tipo civilistico con aggravamenti di natura disciplinare, ad opera degli Ordini professionali, nonche' penale, visto il collegamento esistente tra l' obbligo del segreto professionale e la tutela di diritti inviolabili della persona. Infatti il rispetto del segreto professionale e' volto a garantire effettivita' al diritto alla riservatezza e alla libera manifestazione del pensiero, che ha valenza di principio costituzionale, essendo un diritto soggettivo della persona implicitamente contenuto in diritto costituzionalmente posti, quali il diritto alla difesa. Il dottore commercialista, anteriormente all' approvazione della l. 5 dicembre 1987, n. 507, che estende alla categoria le garanzie processuali di cui agli artt. 351-342 c.p.p., e art. 249 c.p.c., si trovava pero', in sede di giudizio, in una situazione di conflitto tra il rispetto del diritto alla riservatezza dell' assistito, ed il rispetto dell' obbligo generale di testimonianza, posto dall' art. 348 comma 2 c.p.p. Solo il collegamento del rispetto del segreto professionale, con interessi costituzionalmente garantiti di chi fornisce la notizia, ha consentito di giungere all' estensione della tutela processuale del segreto professionale anche ai dottori commercialisti.
art. 5 d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1067 l. 5 dicembre 1987, n. 507 art. 249 c.p.c. art. 342 c.p.p. art. 348 comma 2 c.p.p. art. 351 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati