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| IDG890607885 | |
| 89.06.07885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Onorato Pierluigi
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| "Diritto di sciopero, autonomia collettiva ed intervento del
legislatore"
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| Intervento al convegno organizzato dalla Pretura di Viareggio, dall'
Istituto di Diritto privato dell' Universita' di Pisa e dall'
Associazione giuristi democratici, Viareggio, 18-20 novembre 1988
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 40 (1989), fasc. 1, pag. 141-146
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| D7131; D7134
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| Vengono sviluppate alcune considerazioni sulla funzione e sul ruolo
del sindacato nella societa' post-industriale, ruolo che si vorrebbe
fosse di soggetto generale anziche' di parte. Secondo la Costituzione
formale questo non e' possibile, mentre secondo la Costituzione
materiale il sindacato ha assunto il ruolo di soggetto generale. La
legge in esame intende codificare questa tendenza del sindacato a
svolgere un ruolo di soggetto generale. Tuttavia, per voler
rappresentare tutti, il soggetto sindacato rischia di non
rappresentare piu' la propria base sociale. In questo consiste la
crisi di rappresentativita' del sindacato e il conseguente
proliferare dei Cobas. In conclusione la normativa in esame non
corrisponde alla Costituzione formale degli artt. 39 e 40 perche' la
riserva di legge non c' e', mentre c' e' un' indebita attribuzione di
competenze al soggetto sindacato. Se la Costituzione materiale
configurata non dovesse rispondere al trend evolutivo della societa',
si prospetta una crescita dei Cobas, la mancanza di tutela dei
diritti degli utenti, la messa in discussione del diritto di sciopero
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| art. 39 Cost.
art. 40 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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