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Documento


180382
IDG890607885
89.06.07885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Onorato Pierluigi
"Diritto di sciopero, autonomia collettiva ed intervento del legislatore"
Intervento al convegno organizzato dalla Pretura di Viareggio, dall' Istituto di Diritto privato dell' Universita' di Pisa e dall' Associazione giuristi democratici, Viareggio, 18-20 novembre 1988
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 40 (1989), fasc. 1, pag. 141-146
D7131; D7134
Vengono sviluppate alcune considerazioni sulla funzione e sul ruolo del sindacato nella societa' post-industriale, ruolo che si vorrebbe fosse di soggetto generale anziche' di parte. Secondo la Costituzione formale questo non e' possibile, mentre secondo la Costituzione materiale il sindacato ha assunto il ruolo di soggetto generale. La legge in esame intende codificare questa tendenza del sindacato a svolgere un ruolo di soggetto generale. Tuttavia, per voler rappresentare tutti, il soggetto sindacato rischia di non rappresentare piu' la propria base sociale. In questo consiste la crisi di rappresentativita' del sindacato e il conseguente proliferare dei Cobas. In conclusione la normativa in esame non corrisponde alla Costituzione formale degli artt. 39 e 40 perche' la riserva di legge non c' e', mentre c' e' un' indebita attribuzione di competenze al soggetto sindacato. Se la Costituzione materiale configurata non dovesse rispondere al trend evolutivo della societa', si prospetta una crescita dei Cobas, la mancanza di tutela dei diritti degli utenti, la messa in discussione del diritto di sciopero
art. 39 Cost. art. 40 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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