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180456
IDG890907959
89.09.07959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
Sull' esecuzione-attuazione dei provvedimenti d' urgenza per condanna a pagamento di somme
Riv. dir. proc., s. 2, an. 44 (1989), fasc. 1, pag. 88-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43015; D43153; D43154; D4302; D3056; D30560
(Sommario: L' esecuzione extra ordinem del provvedimento d' urgenza recante la condanna al pagamento di somme in un recente caso giurisprudenziale. Esecuzione cautelare d' urgenza ed apprensione in forma "diretta" di somme di denaro. Regime giuridico del denaro assoggettato a pignoramento mobiliare. Il denaro versato all' esecutato in luogo dei beni pignorati: l' art. 494, ultimo comma e l' art. 495 c.p.c. Il pagamento nelle mani dell' ufficiale giudiziario ex art. 494, comma 1 e 2 c.p.c. ed il diverso istituto del pagamento (Zahlung) disciplinato nel par. 815 Z.P.O. Carattere unitario del processo di espropriazione forzata, che tanto nella forma "ordinaria" quanto in quelle "speciali" e' sempre volto alla concreta attuazione della "par condicio creditorum". Le pratiche modalita' di esecuzione-attuazione del provvedimento d' urgenza recante la condanna al pagamento di somme non possono non coincidere con quelle espropriative regolate dagli art. 483 ss. c.p.c., perche' non possono non implicare applicazione degli artt. 2740, 2741 e 2910 c.c. In particolare: la notifica del titolo esecutivo e del precetto ex art. 479 c.p.c. e la competenza per l' espropriazione. Le opposizioni esecutive: loro necessita' e non surrogabilita' con i poteri di revoca o modifica spettanti al giudice del "merito")
art. 479 c.p.c. art. 483 c.p.c. art. 494 c.p.c. art. 495 c.p.c. art. 2740 c.c. art. 2741 c.c. art. 2910 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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