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Documento


180550
IDG891208053
89.12.08053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franchini Alessandro
L' accordo di programma, uno strumento nuovo di democrazia ed efficienza
Rass. lav. pubbl., an. 36 (1989), fasc. 5, pag. 255-259
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1824; D1213
L' Accordo di programma e' uno strumento contrattuale, previsto dalla l. 64/1986 (art. 7), finalizzato al coordinamento e alla gestione di grandi lavori pubblici. Esso risponde a 3 esigenze prioritarie e complementari: l' esigenza di vincolare al rispetto degli impegni assunti tutti i soggetti -pubblici e privati- che partecipano alla realizzazione delle opere; l' esigenza di coordinare l' azione delle singole componenti, politiche, finanziarie e tecniche, superando a priori quei conflitti di competenze decisionali e operative, che troppo spesso ostacolano il procedere dei lavori; l' esigenza di definire contestualmente la fase programmatoria, quella attuativa e quella gestionale, evitando soluzioni di continuita' fra i diversi momenti dell' iter progettuale: Sul piano operativo l' Accordo di programma prevede l' istituzione di due specifici organismi: la Conferenza dei servizi, che rappresenta la sede fisica e istituzionale per l' espressione di pareri e/o nullaosta; un Comitato di coordinamento, che ha il compito di sovraintendere all' attuazione dell' Accordo. L' Accordo di programma e' applicabile sia nel caso di opere gia' finanziate, sia in quello di progetti -giudicati prioritari- il cui finanziamento debba ancora essere reperito.
art. 7 l. 1 marzo 1986, n. 64
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