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180684
IDG890608189
89.06.08189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tardivo Carlo Maria
Fallimento e interessi di mora per credito fondiario
Nota a Trib. Torino 22 gennaio 1987
Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 1, pt. 2, pag. 91-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362; D915
La sentenza ha ritenuto che l' art. 42 comma 1 r.d. 646/1905, come l' art. 38 comma 1 stesso testo, deve coordinarsi con la sopravvenuta normativa contenuta nella legge fallimentare, e in particolare con l' art. 54. Il maggior credito per gli interessi convenzionali compete al chirografo. L' art. 72 comma 4 l. fall. determina la nullita' di clausole contrattuali che attribuiscono compensi o provvigioni non legislativamente previsti. L' A. approfondisce la tematica con richiami giurisprudenziali e bibliografici.
art. 38 comma 2 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 42 comma 2 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 54 l. fall. art. 72 comma 4 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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