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180694
IDG890608199
89.06.08199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rescio Giuseppe Alberto
In tema di compensazione tra saldi e rifiuto di pagamento degli assegni anteriormente emessi
Osservazioni a Cass. 9 febbraio 1987, n. 1381
Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 2, pt. 2, pag. 152-159
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31573; D3153
Presso due diverse filiali della stessa banca un correntista intrattiene un conto passivo, assistito da apertura di credito, e un conto attivo, alimentato da deposito. La banca recede dall' apertura di credito ed oppone la compensazione dei rispettivi saldi (o meglio: del credito di restituzione derivante dall' utilizzazione del fido col debito di restituzione ex deposito); cio' determina la scomparsa della provvista sul conto attivo e il rifiuto della banca di onorare gli assegni non coperti emessi dal correntista prima di conoscere il recesso e la contemporanea compensazione. La successiva richiesta del cliente di risarcimento dei danni viene accolta nei diversi gradi del giudizio, sia pure in base a motivazioni parzialmente diverse, quantunque la banca cerchi di far valere la clausola, non specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., che impone all' aderente, nell' eventualita', poi verificatasi, di procurare tempestivamente i fondi necessari alla copertura degli assegni: la Suprema Corte conferma la decisione della Corte d' Appello di Milano del 20 luglio 1982, nell' affermare l' inefficacia della clausola in quanto non specificamente approvata, e l' illiceita' del rifiuto di pagamento degli assegni tratti prima dell' assorbimento della provvista. L' A. approfondisce le tematiche della sentenza, che contiene la valutazione di clausole di recente introduzione sui conti correnti di corrispondenza.
art. 1341 c.c. art. 1845 c.c. art. 1853 c.c. art. 1855 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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