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| IDG890608199 | |
| 89.06.08199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rescio Giuseppe Alberto
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| In tema di compensazione tra saldi e rifiuto di pagamento degli
assegni anteriormente emessi
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| Osservazioni a Cass. 9 febbraio 1987, n. 1381
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| Banca borsa tit. cred., an. 42 (1989), fasc. 2, pt. 2, pag. 152-159
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31573; D3153
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| Presso due diverse filiali della stessa banca un correntista
intrattiene un conto passivo, assistito da apertura di credito, e un
conto attivo, alimentato da deposito. La banca recede dall' apertura
di credito ed oppone la compensazione dei rispettivi saldi (o meglio:
del credito di restituzione derivante dall' utilizzazione del fido
col debito di restituzione ex deposito); cio' determina la scomparsa
della provvista sul conto attivo e il rifiuto della banca di onorare
gli assegni non coperti emessi dal correntista prima di conoscere il
recesso e la contemporanea compensazione. La successiva richiesta del
cliente di risarcimento dei danni viene accolta nei diversi gradi del
giudizio, sia pure in base a motivazioni parzialmente diverse,
quantunque la banca cerchi di far valere la clausola, non
specificamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c., che impone
all' aderente, nell' eventualita', poi verificatasi, di procurare
tempestivamente i fondi necessari alla copertura degli assegni: la
Suprema Corte conferma la decisione della Corte d' Appello di Milano
del 20 luglio 1982, nell' affermare l' inefficacia della clausola in
quanto non specificamente approvata, e l' illiceita' del rifiuto di
pagamento degli assegni tratti prima dell' assorbimento della
provvista. L' A. approfondisce le tematiche della sentenza, che
contiene la valutazione di clausole di recente introduzione sui conti
correnti di corrispondenza.
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| art. 1341 c.c.
art. 1845 c.c.
art. 1853 c.c.
art. 1855 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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