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180719
IDG891508224
89.15.08224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cardinale Stefano
Legittimazione all' azione di danno ambientale
Nota a Trib. Verona 19 ottobre 1988
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 552-556
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D3070; D18801
L' A. concorda con la sentenza annotata nel ritenere che la l. 349/1986, introducendo la nuova fattispecie del danno ambientale, non ha fatto venire meno la tutelabilita' dei danni subiti dai soggetti privati o dalle formazioni sociali per i fatti che, oltre a compromettere l' ambiente, abbiano avuto ripercussioni dannose direttamente nella propria sfera giuridica. Osserva che giustamente, alla stregua della nuova normativa, e' stata esclusa la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno ambientale a soggetti diversi dallo Stato o dagli altri Enti territoriali. Ritiene, pero', che debba considerarsi definitivamente superata la concezione restrittiva che in precedenza aveva indotto la giurisprudenza di legittimita' e quella amministrativa a considerare le associazioni costituite a livello nazionale e non radicate in un determinato territorio, non portatrici di un proprio interesse differenziato e a negare loro la legittimazione ad agire in giudizio o a costituirsi parte civile per far valere un proprio interesse connesso alla tutela dell' ambiente. Afferma, infatti, che la l. 349/1986, nel prevedere il riconoscimento governativo delle associazioni piu' rappresentative (art. 13) e nell' attribuire loro il potere di ricorrere in sede di giustizia amministrativa e di intervenire nei giudizi civili per danno ambientale promossi dallo Stato (art. 18), ha posto indubbiamente tali formazioni sociali in una posizione differenziata rispetto alla generalita' dei cittadini.
art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 art. 2043 c.c.



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