| 180719 | |
| IDG891508224 | |
| 89.15.08224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cardinale Stefano
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| Legittimazione all' azione di danno ambientale
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| Nota a Trib. Verona 19 ottobre 1988
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 552-556
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1825; D3070; D18801
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| L' A. concorda con la sentenza annotata nel ritenere che la l.
349/1986, introducendo la nuova fattispecie del danno ambientale, non
ha fatto venire meno la tutelabilita' dei danni subiti dai soggetti
privati o dalle formazioni sociali per i fatti che, oltre a
compromettere l' ambiente, abbiano avuto ripercussioni dannose
direttamente nella propria sfera giuridica. Osserva che giustamente,
alla stregua della nuova normativa, e' stata esclusa la
legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno
ambientale a soggetti diversi dallo Stato o dagli altri Enti
territoriali. Ritiene, pero', che debba considerarsi definitivamente
superata la concezione restrittiva che in precedenza aveva indotto la
giurisprudenza di legittimita' e quella amministrativa a considerare
le associazioni costituite a livello nazionale e non radicate in un
determinato territorio, non portatrici di un proprio interesse
differenziato e a negare loro la legittimazione ad agire in giudizio
o a costituirsi parte civile per far valere un proprio interesse
connesso alla tutela dell' ambiente. Afferma, infatti, che la l.
349/1986, nel prevedere il riconoscimento governativo delle
associazioni piu' rappresentative (art. 13) e nell' attribuire loro
il potere di ricorrere in sede di giustizia amministrativa e di
intervenire nei giudizi civili per danno ambientale promossi dallo
Stato (art. 18), ha posto indubbiamente tali formazioni sociali in
una posizione differenziata rispetto alla generalita' dei cittadini.
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| art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349
art. 2043 c.c.
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