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180721
IDG891508226
89.15.08226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sui limiti di operativita' dell' art. 248 c.c.
Nota a Trib. Teramo 22 dicembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 576-582
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30131; D30132
Nella sentenza in rassegna il Tribunale di Teramo ha affermato, mediando opposte tendenze interpretative, che con la generale azione di contestazione di legittimita' di cui all' art. 248 c.c. e' possibile negare anche la paternita' quando quest' ultima risulti gia' certamente esclusa in altra sede, laddove, quando occorra accertare con indagine penetrante l' effettiva paternita', l' unica azione esperibile e' quella di disconoscimento della paternita'. Tale tesi, secondo l' A., non appare condivisibile, in quanto l' art. 248 c.c. e' una norma di carattere generale, il cui ambito di applicabilita' viene limitata dalla sfera di operativita' della speciale o particolare azione di disconoscimento di paternita' di cui all' art. 235 c.c., in base al principio generale secondo cui "in toto iure generi per speciem derogatur". La disciplina particolare dell' art. 235 c.c. e' percio' destinata a prevalere, quale norma speciale, sull' azione generale di cui all' art. 248, nel senso che ogni volta che vi sia contestazione di paternita', occorre far capo alle disposizioni dettate in tema di disconoscimento della paternita' ai fini sia dell' individuazione dei soggetti attivamente legittimati che dell' accertamento del rispetto dei termini per farla valere, senz' alcuna possibilita' di invocare l' applicabilita' dell' art. 248 per sostenere la proponibilita' dell' azione in ogni tempo e da parte di chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che, decorsi i termini per la proposizione dell' azione ex art. 244 o quando l' azione di disconoscimento sia proposta da soggetti non legittimati, la paternita' diventa indiscutibile e non puo' essere attaccata con l' azione di cui all' art. 248 c.c., la cui operativita' e' esclusa dagli artt. 235 e 244 c.c. La contraria opinione comporta una incomprensibile, totale vanificazione delle disposizioni particolari, e cioe' dei limiti invalicabili posti dagli artt. 235 e 244 c.c. per l' azione di disconoscimento della paternita'.
art. 235 c.c. art. 244 c.c. art. 248 c.c.



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