| Nella sentenza in rassegna il Tribunale di Teramo ha affermato,
mediando opposte tendenze interpretative, che con la generale azione
di contestazione di legittimita' di cui all' art. 248 c.c. e'
possibile negare anche la paternita' quando quest' ultima risulti
gia' certamente esclusa in altra sede, laddove, quando occorra
accertare con indagine penetrante l' effettiva paternita', l' unica
azione esperibile e' quella di disconoscimento della paternita'. Tale
tesi, secondo l' A., non appare condivisibile, in quanto l' art. 248
c.c. e' una norma di carattere generale, il cui ambito di
applicabilita' viene limitata dalla sfera di operativita' della
speciale o particolare azione di disconoscimento di paternita' di cui
all' art. 235 c.c., in base al principio generale secondo cui "in
toto iure generi per speciem derogatur". La disciplina particolare
dell' art. 235 c.c. e' percio' destinata a prevalere, quale norma
speciale, sull' azione generale di cui all' art. 248, nel senso che
ogni volta che vi sia contestazione di paternita', occorre far capo
alle disposizioni dettate in tema di disconoscimento della paternita'
ai fini sia dell' individuazione dei soggetti attivamente legittimati
che dell' accertamento del rispetto dei termini per farla valere,
senz' alcuna possibilita' di invocare l' applicabilita' dell' art.
248 per sostenere la proponibilita' dell' azione in ogni tempo e da
parte di chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che, decorsi
i termini per la proposizione dell' azione ex art. 244 o quando l'
azione di disconoscimento sia proposta da soggetti non legittimati,
la paternita' diventa indiscutibile e non puo' essere attaccata con
l' azione di cui all' art. 248 c.c., la cui operativita' e' esclusa
dagli artt. 235 e 244 c.c. La contraria opinione comporta una
incomprensibile, totale vanificazione delle disposizioni particolari,
e cioe' dei limiti invalicabili posti dagli artt. 235 e 244 c.c. per
l' azione di disconoscimento della paternita'.
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