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| IDG891508227 | |
| 89.15.08227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianco Rosanna
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| Questioni in tema di competenza del Tribunale fallimentare e di
azioni proposte dal curatore
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| Nota a Trib. Orvieto 4 novembre 1987
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| Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 596-618
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31350; D31331
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| L' esame del provvedimento del Tribunale di Orvieto in oggetto e'
quanto mai composito in quanto tocca e risolve alcuni aspetti
istituzionali del diritto fallimentare e dei suoi rapporti con il
giudizio ordinario civile. In particolare con riferimento all' ambito
di operativita' del Tribunale fallimentare, la cui competenza viene
riaffermata essere estesa a tutte le cause connesse e dipendenti
dalle azioni proposte nel fallimento stesso, nonche' travolgere la
clausola compromissoria e quindi l' arbitrato contenuto in un patto
contrattuale. Vengono quindi esaminati due aspetti strettamente di
rito, mediati dal diritto processuale civile al diritto fallimentare,
quali la legittimazione attiva riconosciuta in capo al curatore del
fallimento per la proposizione di una azione di risarcimento dei
danni nei confronti di una societa' cui si puo' attribuire il
dissesto finanziario che ha condotto alla dichiarazione del
fallimento, nonche' la possibilita' per il Tribunale fallimentare di
disporre la riunione di piu' cause quando sussista l' opportunita' di
una decisione contestuale. Infine vengono evidenziati alcuni aspetti
dell' azione revocatoria fallimentare quale azione ammessa anche
relativamente all' atto costitutivo di una societa' ed al
conferimento di beni nella societa' stessa purche' sia data prova
dell' eventus damni. Per bene comprendere la fattispecie reale a
monte della decisione in oggetto, e' stato anche effettuato un
excursus dei vari interventi legislativi perpetrati al fine di
risanare e ristrutturare le imprese od i rami aziendali operanti nel
settore dell' elettronica dei beni di consumo e della componentistica
elettronica connessa.
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| art. 27 l. fall.
art. 67 l. fall.
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