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180722
IDG891508227
89.15.08227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bianco Rosanna
Questioni in tema di competenza del Tribunale fallimentare e di azioni proposte dal curatore
Nota a Trib. Orvieto 4 novembre 1987
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 596-618
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31350; D31331
L' esame del provvedimento del Tribunale di Orvieto in oggetto e' quanto mai composito in quanto tocca e risolve alcuni aspetti istituzionali del diritto fallimentare e dei suoi rapporti con il giudizio ordinario civile. In particolare con riferimento all' ambito di operativita' del Tribunale fallimentare, la cui competenza viene riaffermata essere estesa a tutte le cause connesse e dipendenti dalle azioni proposte nel fallimento stesso, nonche' travolgere la clausola compromissoria e quindi l' arbitrato contenuto in un patto contrattuale. Vengono quindi esaminati due aspetti strettamente di rito, mediati dal diritto processuale civile al diritto fallimentare, quali la legittimazione attiva riconosciuta in capo al curatore del fallimento per la proposizione di una azione di risarcimento dei danni nei confronti di una societa' cui si puo' attribuire il dissesto finanziario che ha condotto alla dichiarazione del fallimento, nonche' la possibilita' per il Tribunale fallimentare di disporre la riunione di piu' cause quando sussista l' opportunita' di una decisione contestuale. Infine vengono evidenziati alcuni aspetti dell' azione revocatoria fallimentare quale azione ammessa anche relativamente all' atto costitutivo di una societa' ed al conferimento di beni nella societa' stessa purche' sia data prova dell' eventus damni. Per bene comprendere la fattispecie reale a monte della decisione in oggetto, e' stato anche effettuato un excursus dei vari interventi legislativi perpetrati al fine di risanare e ristrutturare le imprese od i rami aziendali operanti nel settore dell' elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa.
art. 27 l. fall. art. 67 l. fall.



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