| Nota sostanzialmente adesiva alla sentenza, che ha affermato che
qualora la valutazione biostatica di 23 marcatori genetici, fondata
sull' applicazione del teorema di Bayes, consenta di qualificare del
99,9% le probabilita' dell' ipotesi di paternita', questa deve
considerarsi come praticamente certa. L' annotata sentenza ha
esattamente ritenuto raggiunta la prova della certezza della
paternita' naturale non solo per l' altissima percentuale di
probabilita' dell' eseguita prova ematologica, ma anche per la
conferma della stessa da parte del complesso degli altri elementi
probatori raccolti. L' A. sottolinea, peraltro, come la prova della
paternita' (o maternita') naturale, sinora affidata obiettivamente
all' esito delle c.d. prove immuno-ematologiche, puo' essere
attualmente perseguita mediante una nuova metodica, fondata sulla
comparazione del DNA dei soggetti interessati, ossia sul rilevamento
e comparazione delle "impronte cellulari o genetiche",
individualissime ed inconfondibili, che contraddistingono ogni essere
umano, differenziandolo da tutti gli altri. Tale nuova metodica
garantisce, tra l' altro, un risultato in positivo della paternita'
non piu' in termini di altissima probabilita' ma di assoluta certezza
(come avveniva ed avviene per l' accertamento in negativo) ed offre
il vantaggio di un costo quasi irrisorio (sulle 2-300 mila lire)
rispetto all' altissimo costo della prova ematologica (aggirantesi
sui 3 milioni). Quanto agli effetti della dichiarazione di paternita'
e, in particolare, alla decorrenza dell' obbligo di mantenimento a
carico dell' accertato padre naturale, la sentenza in esame ha
esattamente affermato che tale obbligo decorre dalla nasciata e che
percio' il genitore che ha adempiuto tale obbligo anche per la parte
spettante all' altro puo' ripetere da questi la quota anticipata per
suo conto. La stessa sentenza ha correttamente ritenuto pero'
disponibile e quindi rinunciabile il diritto di ripetere gli
arretrati sin dalla nascita e che, percio', quando, come nella
specie, gli arretrati vengano chiesti con decorrenza dalla domanda,
il giudice non puo' liquidarli dalla nascita, altrimenti violerebbe
il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
(art. 112 c.p.c.).
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