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180725
IDG891508230
89.15.08230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Dichiarazione giudiziale di paternita' e decorrenza dell' obbligo di mantenimento. Nuova metodica per l' accertamento della paternita'
Nota a Trib. Min. Venezia 27 novembre 1986
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 1, pag. 639-646
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30136; D3017
Nota sostanzialmente adesiva alla sentenza, che ha affermato che qualora la valutazione biostatica di 23 marcatori genetici, fondata sull' applicazione del teorema di Bayes, consenta di qualificare del 99,9% le probabilita' dell' ipotesi di paternita', questa deve considerarsi come praticamente certa. L' annotata sentenza ha esattamente ritenuto raggiunta la prova della certezza della paternita' naturale non solo per l' altissima percentuale di probabilita' dell' eseguita prova ematologica, ma anche per la conferma della stessa da parte del complesso degli altri elementi probatori raccolti. L' A. sottolinea, peraltro, come la prova della paternita' (o maternita') naturale, sinora affidata obiettivamente all' esito delle c.d. prove immuno-ematologiche, puo' essere attualmente perseguita mediante una nuova metodica, fondata sulla comparazione del DNA dei soggetti interessati, ossia sul rilevamento e comparazione delle "impronte cellulari o genetiche", individualissime ed inconfondibili, che contraddistingono ogni essere umano, differenziandolo da tutti gli altri. Tale nuova metodica garantisce, tra l' altro, un risultato in positivo della paternita' non piu' in termini di altissima probabilita' ma di assoluta certezza (come avveniva ed avviene per l' accertamento in negativo) ed offre il vantaggio di un costo quasi irrisorio (sulle 2-300 mila lire) rispetto all' altissimo costo della prova ematologica (aggirantesi sui 3 milioni). Quanto agli effetti della dichiarazione di paternita' e, in particolare, alla decorrenza dell' obbligo di mantenimento a carico dell' accertato padre naturale, la sentenza in esame ha esattamente affermato che tale obbligo decorre dalla nasciata e che percio' il genitore che ha adempiuto tale obbligo anche per la parte spettante all' altro puo' ripetere da questi la quota anticipata per suo conto. La stessa sentenza ha correttamente ritenuto pero' disponibile e quindi rinunciabile il diritto di ripetere gli arretrati sin dalla nascita e che, percio', quando, come nella specie, gli arretrati vengano chiesti con decorrenza dalla domanda, il giudice non puo' liquidarli dalla nascita, altrimenti violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
art. 274 c.c. art. 277 comma 2 c.c.



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