Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


180727
IDG891508237
89.15.08237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Teodori Giordani Sofia
Spunti sul factoring
Giur. merito, an. 21 (1989), fasc. 3, pt. 4, pag. 764-776
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3062; D30540
L' introduzione del factoring nel nostro sistema ha posto all' attenzione della dottrina e della giurisprudenza una serie di problemi, in particolare quello della disciplina applicabile. Il factoring consiste in una cessione globale dei crediti presenti e futuri da parte di un imprenditore al factor. Lo strumento utilizzato e', quindi, quello della cessione del credito, istituto ben noto alla pratica e disciplinato dal codice civile (artt. 1260-1267), che presenta, pero', talune difficolta' nel momento applicativo del factoring. Proprio perche' realizza una cessione in massa dei crediti, una parte della dottrina costruisce il suddetto contratto come unitario e quindi idoneo a determinare il trasferimento immediato dei crediti. Tale configurazione incontra nel nostro ordinamento l' ostacolo dato dalla previsione legislativa della determinazione dell' oggetto contrattuale. Sembra, pertanto, preferibile configurare il factoring come contratto preliminare cui fa seguito una serie ripetuta di cessioni in esecuzione dell' accordo iniziale. Anche la natura del factoring e' stata oggetto di discussioni. Si e' tentato di ricondurlo a contratti nominati che presentino caratteristiche ad esso comuni o simili. Ma si e' concluso che il factoring, data la molteplicita' di funzioni cui e' diretto, e' irriducibile ad uno schema legale. Tale conclusione lascia, pero', impregiudicato il problema della disciplina applicabile. L' impossibilita' di una sua collocaz ione tipologica e l' insufficienza della normativa generale dei contratti porta a ritenere che l' unica soluzione possibile sia quella di procedere ad un atipizzazione delle singole prestazioni in esso previste; soluzione che, peraltro, sembra accolta da un recente progetto di legge.
art. 1260 c.c.



Ritorna al menu della banca dati